Rinuncia al Ricorso: Come e Perché Porta all’Estinzione del Processo
La rinuncia al ricorso rappresenta un istituto fondamentale nel diritto processuale civile, consentendo alle parti di porre fine a una controversia in modo consensuale anche nella fase più avanzata del giudizio, come quello di Cassazione. Un recente decreto della Suprema Corte chiarisce gli effetti diretti di tale atto, soprattutto in relazione alla gestione delle spese legali. Analizziamo come una semplice dichiarazione di volontà, se correttamente formalizzata e accettata, possa portare alla chiusura definitiva del contenzioso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale giunta all’attenzione della Corte di Cassazione è estremamente lineare. La parte che aveva originariamente promosso il ricorso per la cassazione di una precedente sentenza ha deciso di fare un passo indietro, formalizzando la propria rinuncia. Tale atto non è rimasto unilaterale: la controparte, ovvero il controricorrente, ha a sua volta formalmente accettato la rinuncia.
A fronte di queste due dichiarazioni concordi, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi non sul merito della questione, ma sull’esito del processo stesso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, investita della questione, ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio. La decisione è stata presa al di fuori di un’udienza pubblica, attraverso un procedimento semplificato previsto proprio per questi casi. La Corte ha inoltre disposto che il decreto fosse comunicato ai difensori delle parti, concedendo loro un termine di dieci giorni per un’eventuale richiesta di fissazione di un’udienza, come garanzia ulteriore del contraddittorio.
Le Motivazioni dietro l’Estinzione per Rinuncia al Ricorso
Le motivazioni alla base del decreto sono radicate nei principi cardine della procedura civile. La Corte ha innanzitutto verificato che la rinuncia al ricorso fosse conforme ai requisiti stabiliti dagli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile. Queste norme disciplinano le modalità e le forme con cui la rinuncia deve essere effettuata per essere considerata valida.
Un punto cruciale della motivazione riguarda le spese legali. La Corte ha ritenuto di non dover provvedere alla condanna alle spese di nessuna delle due parti. La ragione risiede nell’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. Questo atto di accettazione trasforma la rinuncia da atto unilaterale a una sorta di accordo processuale che chiude la lite, rendendo superflua una pronuncia sulle spese, che solitamente seguono la soccombenza.
Conclusioni
Il decreto in esame offre un’importante conferma pratica: la rinuncia al ricorso, quando accettata dalla controparte, costituisce uno strumento efficace e rapido per porre fine a un processo in Cassazione. La principale implicazione pratica è che l’accordo tra le parti sull’abbandono del giudizio neutralizza la questione delle spese legali, evitando ulteriori conflitti su questo punto. Questa decisione evidenzia come il legislatore e la giurisprudenza favoriscano soluzioni consensuali che deflazionino il carico giudiziario, permettendo una chiusura tombale della controversia senza vincitori né vinti, almeno per quanto riguarda le spese dell’ultima fase processuale.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione e l’altra parte accetta?
In questo caso, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, ponendo fine al processo.
In caso di rinuncia al ricorso accettata, chi paga le spese legali?
Secondo quanto stabilito nel decreto, quando la rinuncia viene accettata dalla controparte, la Corte non provvede a decidere sulle spese legali, che quindi si intendono compensate tra le parti per quella fase di giudizio.
Quali sono i requisiti per una valida rinuncia al ricorso?
La rinuncia deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di forma e di sostanza previsti dagli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 19538 Anno 2019
Il Coordinatore
data 31/1/18 e notificato il 1/2/18
IL PRESIDENTE
letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente e l’accettazione dalla parte controricorrent
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cpc come m d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16:
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese stante l’accettazione della rinuncia;
P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e l termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza
Civile Decr. Sez. 6 Num. 19538 Anno 2019
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 19/07/2019
COGNOME