Rinuncia al ricorso: come chiudere un giudizio in Cassazione
La rinuncia al ricorso rappresenta una delle modalità previste dal nostro ordinamento per porre fine a un contenzioso pendente dinanzi alla Suprema Corte. Quando le parti raggiungono un accordo o una delle due decide di non proseguire l’azione, il codice di procedura civile offre strumenti precisi per formalizzare questa volontà e ottenere l’estinzione del giudizio.
Il caso della rinuncia al ricorso in Cassazione
Nel caso analizzato, la parte che aveva inizialmente proposto il ricorso per cassazione ha deciso di depositare un atto formale di rinuncia. Questo passaggio è fondamentale perché manifesta l’abbandono della pretesa impugnatoria contro la sentenza di secondo grado. La procedura non è però automatica: affinché il giudizio si estingua correttamente, è necessario che la rinuncia rispetti determinati requisiti di forma e di sostanza.
L’accettazione della controparte e le spese
Un elemento di rilievo in questa vicenda è l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. Tale accettazione non riguarda solo la volontà di chiudere la lite, ma si estende spesso anche al profilo delle spese legali. Quando le parti concordano sulla definizione del giudizio, possono stabilire autonomamente come regolare i costi della difesa, evitando che sia il giudice a dover provvedere alla liquidazione d’ufficio.
Le motivazioni
Le motivazioni che portano alla dichiarazione di estinzione risiedono nel combinato disposto degli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile. La Corte ha rilevato che la rinuncia era stata depositata ritualmente e che l’accettazione della controparte era completa, coprendo anche l’aspetto economico delle spese. In presenza di tali presupposti, il giudice di legittimità non ha il potere di proseguire nell’esame dei motivi di ricorso, ma deve limitarsi a prendere atto della volontà negoziale delle parti. La conformità dell’atto ai requisiti di legge garantisce la certezza del diritto e la corretta chiusura del fascicolo processuale.
Le conclusioni
In conclusione, la rinuncia al ricorso si conferma uno strumento efficace per la risoluzione delle controversie, specialmente quando supportata da una transazione stragiudiziale. L’estinzione del giudizio impedisce il passaggio in giudicato di una decisione potenzialmente sfavorevole e permette alle parti di gestire autonomamente l’esito della lite. Per chi si trova coinvolto in un giudizio di legittimità, valutare la rinuncia può essere una scelta strategica per limitare i costi e i rischi legati a una possibile soccombenza, a patto che l’iter procedurale venga seguito con estrema precisione tecnica.
Quali sono gli effetti della rinuncia al ricorso in Cassazione?
La rinuncia determina l’estinzione del giudizio, impedendo alla Corte di decidere nel merito della controversia e chiudendo definitivamente il caso.
È obbligatorio che la controparte accetti la rinuncia?
L’accettazione è necessaria affinché la rinuncia sia pienamente efficace, specialmente per quanto riguarda l’accordo sulla compensazione o il pagamento delle spese legali.
Cosa succede se la rinuncia non rispetta i requisiti di legge?
Se l’atto non è conforme agli articoli 390 e 391 c.p.c., la Corte potrebbe non dichiarare l’estinzione e procedere con l’esame del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6368 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6368 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28879/2022 R.G., proposto da
COGNOME NOMENOME rappresentata e di fesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato
-ricorrente –
contro
COGNOME NOMENOME NOME e di feso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza n. 999/2022 della CORTE d’APPELLO di Genova pubblicata il 27.9.2022:
RILEVATO CHE:
è pervenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrente depositata in data 8.1.2026;
la rinuncia, accettata ritualmente dal controricorrente anche sotto il profilo delle spese, ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.;
Transazione
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio ad ogni effetto di legge.
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2026
Il Presidente NOME COGNOME