Rinuncia al Ricorso: Quando un Processo si Estingue
La rinuncia al ricorso rappresenta uno strumento fondamentale nel diritto processuale civile, che consente a una parte di porre fine a un contenzioso in modo volontario. Questo atto, se formalmente corretto, produce un effetto drastico: l’estinzione del giudizio. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico di come questa procedura funzioni, specialmente per quanto riguarda la gestione delle spese legali.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un istituto di credito cooperativo avverso un’ordinanza emessa dalla stessa Corte Suprema di Cassazione. Il ricorso mirava a ottenere la correzione di quello che veniva ritenuto un errore materiale contenuto nel precedente provvedimento. Tuttavia, in un momento successivo alla presentazione del ricorso, lo stesso istituto di credito ha depositato un atto di rinuncia, manifestando la volontà di non proseguire con l’azione legale intrapresa.
La Decisione della Corte e la Rinuncia al Ricorso
Di fronte all’atto di rinuncia, la Corte di Cassazione ha agito in conformità con quanto previsto dal Codice di Procedura Civile. I giudici hanno verificato che la rinuncia presentata possedesse tutti i requisiti formali richiesti dagli articoli 390 e 391 del codice. Accertata la validità dell’atto, la Corte ha emesso un decreto con cui ha dichiarato formalmente l’estinzione del giudizio di Cassazione. La decisione non è entrata nel merito della richiesta di correzione, poiché la rinuncia ha interrotto il processo prima di tale valutazione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base del decreto sono concise ma giuridicamente precise. In primo luogo, la Corte ha riconosciuto la piena validità della rinuncia al ricorso, considerandola un atto dispositivo che pone fine alla lite. L’articolo 391 c.p.c., come modificato da riforme recenti, consente che tale estinzione sia dichiarata con un decreto snello e veloce, senza la necessità di un’udienza pubblica.
Un punto cruciale della decisione riguarda le spese legali. La Corte ha stabilito che ‘nulla va statuito sulle spese’. Questa scelta è stata motivata da due fattori concorrenti:
1. Mancata costituzione delle parti intimate: Le controparti (i resistenti) non si erano formalmente costituite in giudizio per difendersi. Di conseguenza, non avendo sostenuto costi legali in questa fase, non avevano diritto a un rimborso.
2. Natura del ricorso: Il ricorso originale era finalizzato alla correzione di un errore materiale. Questa tipologia di procedura, per sua natura, non mira a una modifica sostanziale della decisione, e questo ha contribuito a orientare la Corte verso la non liquidazione delle spese.
Conclusioni
Il provvedimento analizzato evidenzia due importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, conferma che la rinuncia al ricorso è un atto irrevocabile che chiude definitivamente un giudizio, offrendo alle parti uno strumento efficace per evitare la prosecuzione di liti non più ritenute opportune o vantaggiose. In secondo luogo, chiarisce che la decisione sulle spese legali in caso di estinzione non è automatica, ma dipende dalle circostanze specifiche del caso, come la condotta processuale delle controparti e la natura stessa dell’impugnazione. La mancata costituzione dei resistenti, in particolare, si rivela un elemento determinante per escludere una condanna alle spese a carico del rinunciante.
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Il giudizio viene dichiarato estinto. Ciò significa che il processo si conclude definitivamente senza che la Corte emetta una decisione sul merito della questione.
Chi paga le spese legali in caso di rinuncia al ricorso?
In questo caso specifico, la Corte ha deciso di non pronunciarsi sulle spese (‘nulla statuire’). La ragione è che le controparti non si erano costituite in giudizio e, quindi, non avevano sostenuto formalmente spese difensive in quella fase.
Perché la natura del ricorso per correzione di errore materiale è stata rilevante?
La Corte ha menzionato che il fatto che si trattasse di un ricorso per correzione di errore materiale, unito alla mancata costituzione delle altre parti, ha contribuito alla decisione di non disporre nulla in merito alle spese legali, suggerendo che la natura meno contenziosa di tale procedura può influenzare la valutazione del giudice sulle spese.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18788 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 3 Num. 18788 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 2804/2025 R.G. proposto da: BANCA DI CREDITO RAGIONE_SOCIALE DI MILANO RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro COGNOME NOMECOGNOME NOME
-intimati- avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n.34674/2024 depositata il 27/12/2024.
letta la rinuncia al ricorso della ricorrente;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;
che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione delle parti intimate (e, peraltro, trattandosi di ricorso per correzione di errore materiale);
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 09/07/2025.