Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32800 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32800 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2025
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza n. 440/2023 della CORTE DI APPELLO DI ANCONA, pubblicata il giorno 13 marzo 2023;
udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 22 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
la società RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, articolando cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, in epigrafe indicata, la quale, confermando la decisione di prime cure, ha rigettato l’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi dispiegata dal la odierna ricorrente avverso l’atto di precetto per il pagamento di somme
ESTINZIONE GIUDIZIO CASSAZIONE PER RINUNCIA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19112/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
intimatole dalla RAGIONE_SOCIALE in forza di ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ.;
non svolge difese nel giudizio di legittimità, benché ritualmente evocata, la RAGIONE_SOCIALE;
i l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al se condo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione della causa, la ricorrente ha formulato rinuncia al ricorso, atto sottoscritto dal procuratore speciale della società;
la rinuncia in discorso non richiede accettazione, stante la mancata costituzione della parte intimata in sede di legittimità;
va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio;
il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione ;
p. q. m.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 22 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME