Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Quando il Processo si Ferma
Nel complesso iter della giustizia, esistono atti che possono porre fine a una controversia in modo definitivo, senza che i giudici entrino nel merito della questione. Uno di questi è la rinuncia al ricorso, un istituto fondamentale della procedura civile che ha recentemente trovato applicazione in un’ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso analizzato riguarda un debito sorto da una condanna per diffamazione e illustra perfettamente le conseguenze di tale scelta processuale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza penale che condannava un individuo per il reato di diffamazione, obbligandolo a versare alla persona offesa una somma di oltre 65.000 euro a titolo di risarcimento del danno. La parte creditrice, per ottenere il pagamento, notificava un atto di precetto, ovvero un’intimazione formale a saldare il debito.
Il debitore decideva di contestare tale richiesta, avviando un giudizio di ‘opposizione a precetto’. Tuttavia, la sua opposizione veniva respinta sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello. Non dandosi per vinto, il debitore presentava ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio, contestando la decisione d’appello sulla base di cinque motivi.
Il colpo di scena arriva quando, prima che la Suprema Corte potesse pronunciarsi, lo stesso ricorrente depositava un atto di ‘rinuncia al ricorso’.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte a questo atto, la Corte di Cassazione non ha esaminato i motivi di contestazione sollevati dal debitore. Il suo compito si è limitato a una verifica formale: l’atto di rinuncia rispettava i requisiti previsti dagli articoli 390 e 391 del Codice di procedura civile?
Una volta accertata la regolarità della rinuncia, la Corte ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. Questo significa che il processo davanti alla Cassazione si è concluso senza una decisione nel merito. Inoltre, la Corte non ha disposto nulla riguardo alle spese legali, poiché la parte creditrice era rimasta ‘intimata’, ovvero non aveva partecipato attivamente al giudizio di Cassazione presentando una difesa.
Le Motivazioni dietro l’Estinzione del Giudizio
La motivazione della Corte è puramente procedurale e si fonda sul principio della disponibilità del processo. La legge consente alla parte che ha promosso un’impugnazione di ritirarla in qualsiasi momento, purché lo faccia nelle forme prescritte. La rinuncia al ricorso è un atto unilaterale che non richiede l’accettazione della controparte. Quando viene formalizzata, l’effetto automatico previsto dalla legge è l’estinzione del giudizio. Il giudice, in questo caso la Cassazione, non può fare altro che prenderne atto e dichiarare concluso il procedimento. La logica è quella di evitare la prosecuzione di cause che la stessa parte interessata non ha più interesse a coltivare, in un’ottica di economia processuale. La verifica dei requisiti formali, come quelli citati negli artt. 390 e 391 c.p.c., è l’unico vaglio che la Corte è tenuta a compiere.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. Con la dichiarazione di estinzione del giudizio di Cassazione, la sentenza emessa dalla Corte d’Appello diventa definitiva e non più impugnabile. Di conseguenza, il debitore è ora tenuto a pagare la somma di oltre 65.000 euro, oltre agli accessori di legge, come stabilito nei precedenti gradi di giudizio. Questo caso dimostra come la rinuncia al ricorso sia uno strumento che cristallizza la situazione giuridica esistente, ponendo fine alla disputa e rendendo esecutivo in via definitiva il provvedimento impugnato.
Cosa comporta la rinuncia al ricorso davanti alla Corte di Cassazione?
La rinuncia al ricorso, se formalmente valida, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio. Il processo si conclude senza che la Corte esamini i motivi del ricorso.
Perché la sentenza impugnata diventa definitiva dopo la rinuncia?
Poiché il giudizio di Cassazione si estingue, non è più possibile impugnare la decisione del grado precedente (in questo caso, della Corte d’Appello). Di conseguenza, quella decisione diventa definitiva e vincolante per le parti.
Per quale motivo la Corte non ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali?
La Corte non ha disposto sulle spese perché la controparte (la creditrice) è rimasta ‘intimata’, cioè non si è costituita nel giudizio di Cassazione per difendersi. Mancando una parte attiva che ha sostenuto costi per la difesa in quella fase, non c’è luogo a una pronuncia sulle spese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23398 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23398 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17250-2022 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
DI COGNOME NOME;
– intimata –
Avverso la sentenza n. 633/2022 della Corte d’appello de L’Aquila , depositata in data 02/05/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 24/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
considerato:
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Rinuncia al ricorso
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/04/2024
Adunanza camerale
che NOME COGNOME ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 633/22, del 2 maggio 2022, della Corte d’appello de L’Aquila che respingendone il gravame avverso la sentenza n. 24/21, del 29 gennaio 2021, del Tribunale di Sulmona -ha conferma to la reiezione dell’opposizione a precetto intimato al COGNOME da NOME COGNOME, per il pagamento della somma di € 65.890,97, oltre accessori di legge, nascente da sentenza penale di condanna per il reato di diffamazione, con contestuale accoglimento della pretesa risarcitoria della COGNOME,
che la COGNOME è rimasta solo intimata;
che il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
che il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ;
che va, pertanto, dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità;
che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo la COGNOME rimasta intimata;
p. q. m.
la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della