Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20498 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20498 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12245/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-ricorrente-
contro
COMUNITARAGIONE_SOCIALE TRE FONTANE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 8322/2021 depositata il 22/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che
Con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, NOME COGNOME ha impugnato la sentenza n. 8322/2021 resa dalla Corte d’Appello di Roma il 22 febbraio 2022.
Ha resistito con controricorso la Comunità dei Cistercensi Riformati PP. Trappisti delle Tre Fontane.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
La ricorrente ha depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso, che è stato accettato dalla resistente.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. per aver la Corte d’Appello omesso di uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte in relazione al primo motivo di impugnazione: ‘ Violazione dell’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. per aver omesso di considerare la concreta consistenza dei beni indicati nel contratto stipulato tra le parti in data 31 marzo 2005, quale presupposto di fatto per poi valutare la loro idoneità a costituire un complesso aziendale.’
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. per avere la Corte d’Appello omesso di uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte in relazione al secondo e terzo motivo di impugnazione: ‘ Violazione dell’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. per aver omesso di considerare la consistenza dei beni indicati nel contratto stipulato tra le parti in data 22 marzo 2001, quale presupposto di fatto per poi valutare la loro idoneità a costituire
un complesso aziendale’ e ‘ Violazione dell’art 360, n. 3 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 1362, 1366, in relazione agli artt. 1571, 1615, 2555 e 2562 cod. civ .’.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. per aver la Corte d’Appello omesso di uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte in relazione al quarto motivo di impugnazione: ‘ Violazione dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 1571, 1615, 2555 e 2562 cod. civ., art. 5 lett. b) D.lgs. n. 114/1998 ‘.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. per aver la Corte d’Appello omesso di uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte in relazione al quinto motivo di impugnazione: ‘ Violazione degli artt. 1571, 1615, 2562 cod. civ. in relazione all’art. 2555 cod. civ.’.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione dell’art 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 188 e 244 cod. proc. civ. in riferimento alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste’.
Rileva il Collegio che la ricorrente ha depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso per cassazione e che la controricorrente Comunità dei Cistercensi Riformati PP. Trappisti delle Tre Fontane ha depositato atto di accettazione dell’avversaria rinuncia con compensazione totale delle spese.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. il giudizio di cassazione deve pertanto essere dichiarato estinto per rinuncia.
Poiché la rinuncia è stata accettata, non è luogo a provvedere sulle spese processuali, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza