Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29472 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29472 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16535-2023 proposto da:
COGNOME VINCENZA CINZIA, domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ e procuratore ‘ ad negotia ‘, AVV_NOTAIO COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, ma domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
ASSICURAZIONE
NOME
Estinzione per rinuncia
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/06/2025
Adunanza camerale
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE; RAGIONE_SOCIALE; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME
– intimati – avverso la sentenza n. 94/2023, de lla Corte d’appello di Palermo, depositata in data 13/01/2023;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale data 05/06/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
/Tribunale in
considerato che:
NOME COGNOME, ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 94/23, del 13 gennaio 2023, della Corte d’appello di Palermo , che -accogliendo il gravame esperito da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 1827/16, del 13 dicembre 2016, del Tribunale di Agrigento -ha rigettato la domanda di manleva dell’odierna ricorrente, proposta nell’ambito di un giudizio nel quale era stata valere la sua responsabilità professionale;
il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111, comma 6, Cost;
il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1892 cod. civ.;
ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
sono rimasti solo intimati i soggetti meglio indicati in epigrafe;
in relazione al presente ricorso veniva formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ.;
comunicata alla ricorrente tale proposta, la medesima ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
la ricorrente, con atto del 30 aprile 2025, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
-ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. , tanto dovendo reputarsi prevalente (per l’evidente favore dell’ordinamento per la volontaria desistenza dal giudizio di legittimità) sul diverso meccanismo procedurale di cui a ll’art. 380 -bis cod. proc. civ., deve dichiararsi estinto – per rinuncia al ricorso – il presente giudizio di legittimità;
sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, tenuto conto anche della richiesta congiunta delle parti;
p. q. m.
la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità, compensando integralmente tra le parti le spese dello stesso.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 5 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME