Rinuncia al Ricorso: Come e Perché Porta all’Estinzione del Giudizio
La rinuncia al ricorso è un istituto fondamentale del diritto processuale civile che consente a una parte di porre fine a un contenzioso da essa stessa iniziato. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico di come funziona questo meccanismo e quali sono le sue dirette conseguenze, specialmente per quanto riguarda le spese legali. Analizziamo insieme la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Una cittadina aveva impugnato una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, presentando un ricorso per cassazione basato su quattro motivi. Il ricorso era stato regolarmente notificato alla controparte nel settembre del 2020. Tuttavia, in un momento successivo, la stessa ricorrente ha manifestato la volontà di non proseguire con l’azione legale, presentando un atto di rinuncia.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla rinuncia al ricorso
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, presa visione dell’atto di rinuncia, ha agito di conseguenza. In camera di consiglio, i giudici hanno constatato che la rinuncia era stata effettuata in modo ‘rituale’, ovvero rispettando le forme e le condizioni previste dalla legge, in particolare dall’articolo 390 del codice di procedura civile. Di conseguenza, la Corte ha pronunciato l’estinzione del giudizio. Questo significa che il processo si è concluso senza che i giudici entrassero nel merito dei motivi del ricorso. La sentenza della Corte d’Appello, quindi, non è stata né confermata né annullata, ma è semplicemente diventata definitiva per la mancata prosecuzione dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lineare e si basa su due pilastri normativi e fattuali:
1. Validità della Rinuncia: La Corte ha verificato che la rinuncia al ricorso soddisfaceva pienamente i requisiti dell’art. 390 c.p.c. Questo articolo stabilisce le modalità con cui una parte può rinunciare all’impugnazione, un atto che, una volta perfezionato, determina l’immediata estinzione del processo.
2. Gestione delle Spese Processuali: Un aspetto cruciale riguarda le spese legali. La Corte ha osservato che la controparte, definita ‘intimato’, era ‘rimasta tale’. Ciò significa che, pur avendo ricevuto la notifica del ricorso, non si era costituita in giudizio per difendersi attivamente. Questa circostanza è determinante: poiché l’intimato non ha sostenuto costi per difendersi nel giudizio di Cassazione, la Corte ha ritenuto di non dover provvedere a nessuna statuizione sulle spese. In pratica, la ricorrente che ha rinunciato non è stata condannata a pagare le spese legali alla controparte.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame chiarisce due importanti implicazioni pratiche della rinuncia al ricorso. In primo luogo, essa rappresenta uno strumento efficace e definitivo per chiudere un contenzioso, portando all’estinzione del giudizio. In secondo luogo, le conseguenze economiche della rinuncia, in termini di spese legali, dipendono strettamente dal comportamento processuale della controparte. Se l’intimato non partecipa al giudizio, la parte che rinuncia potrebbe non essere tenuta a sostenere alcun costo aggiuntivo, al di là di quelli già affrontati per la propria difesa.
Cosa succede quando una parte presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara estinto il giudizio. Questo significa che il processo si conclude immediatamente, senza una decisione nel merito dei motivi presentati.
Perché nel caso di specie non c’è stata una condanna alle spese legali?
Non c’è stata una condanna alle spese perché la controparte (l’intimato) non si è costituita in giudizio per difendersi, quindi non ha sostenuto spese processuali nel grado di Cassazione che potessero essere rimborsate.
Quale norma regola la rinuncia al ricorso?
La rinuncia è disciplinata dall’articolo 390 del codice di procedura civile, che stabilisce le condizioni e le modalità affinché l’atto di rinuncia sia valido e possa produrre l’effetto di estinguere il giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9527 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9527 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24331/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
STASI ORAZIO;
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di LECCE – SEZ. DIST. di TARANTO – n. 560/2019 depositata il 13/12/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024
dalla Consigliera NOME COGNOME.
considerato che
con ricorso notificato in data 16 settembre 2020, NOME COGNOME ricorreva, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 560 del 13 dicembre 2019, della Corte d ‘ Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto;
è, però, intervenuta rinuncia della ricorrente;
trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall ‘ art. 390 c.p.c.;
la circostanza che l’intimato sia rimasto tale c onsente di non provvedere sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità;
p. q. m.
la Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza