Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27799 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27799 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17456/2019 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso l o studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende con l’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 75/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 15.01.2019.
Sentita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Osserva
NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 75/2019 , che ha parzialmente accolto l’opposizione dal medesimo presentata avverso la delibera Consob n. 20033 del 14 giugno 2017, riducendo la sanzione amministrativa comminata nei suoi confronti.
La Consob ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 14.02.2025.
La controricorrente ha depositato atto di adesione alla rinuncia al ricorso datata 18.02.2025.
L’atto di rinuncia al ricorso – sottoscritto personalmente dal ricorrente e dal suo difensore, al pari dell’accettazione che reca la firma del difensore e della controricorrente – soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., per cui a norma dell’art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo la controricorrente aderito alla rinuncia.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per sopravvenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Sezione Seconda civile, in data 14 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME