Rinuncia al Ricorso: Quando un Processo si Estingue Senza Spese
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che può chiudere definitivamente una controversia legale prima che si arrivi a una sentenza di merito. Questo strumento, seppur semplice in apparenza, ha conseguenze significative sull’esito del giudizio e sulla ripartizione delle spese legali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come funziona questo meccanismo e, in particolare, cosa accade quando la controparte non si è difesa attivamente nel processo.
Il Contesto del Caso: Dall’Impugnazione alla Rinuncia
La vicenda trae origine da un contenzioso tra una nota compagnia di assicurazioni e uno studio legale. In seguito a una sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la compagnia assicurativa aveva deciso di presentare ricorso per Cassazione, ritenendo la decisione di primo grado errata.
Tuttavia, in una fase successiva del procedimento, la stessa compagnia ha cambiato strategia, decidendo di non proseguire con l’impugnazione. Ha quindi formalizzato la propria decisione attraverso un atto di rinuncia al ricorso, depositato presso la cancelleria della Corte.
Un dettaglio cruciale di questo caso è che lo studio legale, ovvero la parte contro cui era stato presentato il ricorso (l’intimato), non aveva svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di Cassazione. Non si era costituito in giudizio, né aveva presentato memorie o controricorsi.
La Decisione della Cassazione sulla Rinuncia al Ricorso
Preso atto della rinuncia formalizzata dalla società ricorrente, la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere le sorti del processo. La decisione è stata netta e si è basata su due principi fondamentali del diritto processuale civile.
L’Atto di Rinuncia come Causa di Estinzione
Il primo e più immediato effetto della rinuncia è stata la dichiarazione di estinzione del giudizio. Quando la parte che ha promosso l’impugnazione decide volontariamente di abbandonarla, il processo non ha più motivo di proseguire. La Corte, quindi, non entra nel merito della questione sollevata dal ricorso, ma si limita a certificare la fine del procedimento a causa della volontà del ricorrente.
La Gestione delle Spese Legali in Assenza di Difesa
Il secondo punto, altrettanto importante, riguarda la regolazione delle spese legali. Di norma, la parte che ‘perde’ (in questo caso, chi rinuncia al ricorso) viene condannata a rimborsare le spese legali sostenute dalla controparte. Tuttavia, l’ordinanza in esame stabilisce un’eccezione fondamentale: poiché la parte intimata (lo studio legale) non aveva svolto alcuna attività difensiva, non aveva di fatto sostenuto costi per resistere al ricorso. Di conseguenza, la Corte ha stabilito che non vi era luogo a procedere alla regolazione delle spese. La rinuncia, in questo scenario, non ha comportato alcun onere economico aggiuntivo per la parte ricorrente.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione fonda la sua decisione su principi consolidati della procedura civile. La dichiarazione di estinzione del giudizio è una conseguenza automatica della rinuncia al ricorso, in quanto viene meno l’impulso processuale che giustifica la prosecuzione del contenzioso. L’organo giudicante si limita a prendere atto della volontà della parte che ha promosso l’azione di non volerla più coltivare.
Per quanto riguarda le spese, la motivazione risiede nel principio di causalità e nel concetto di soccombenza. Le spese legali vengono liquidate a favore della parte vittoriosa per compensarla dei costi sostenuti per difendersi. Se una parte non svolge alcuna attività difensiva, non sostiene costi da rimborsare. Pertanto, la mancata costituzione in giudizio dell’intimato rende superflua una pronuncia sulle spese, poiché non vi è alcun esborso da compensare. La decisione è quindi logica e coerente con la finalità della regolamentazione delle spese processuali.
Le Conclusioni
Questa ordinanza evidenzia le implicazioni pratiche della rinuncia al ricorso. Dimostra che tale atto non solo determina l’estinzione immediata del processo, ma può anche neutralizzare la condanna alle spese legali se la controparte è rimasta inattiva. Per le parti in causa, ciò significa che la decisione di rinunciare a un’impugnazione deve essere valutata attentamente, considerando anche la strategia processuale adottata dall’avversario. Per un ricorrente, la mancata difesa della controparte può rendere la rinuncia una via d’uscita dal processo economicamente vantaggiosa. Per l’intimato, invece, la scelta di non costituirsi in giudizio, sebbene possa far risparmiare costi iniziali, preclude la possibilità di ottenere un rimborso delle spese in caso di rinuncia della controparte.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
In seguito a una rinuncia formale, la Corte di Cassazione dichiara estinto il giudizio, ponendo fine al processo senza una decisione nel merito della controversia.
Chi paga le spese legali in caso di rinuncia al ricorso?
Nel caso specifico esaminato, poiché la controparte (l’intimato) non aveva svolto alcuna attività difensiva, la Corte ha deciso di non procedere alla regolazione delle spese. La parte che ha rinunciato non è stata quindi condannata a pagare i costi legali.
È sempre necessario un atto formale per la rinuncia al ricorso?
Sì, il provvedimento chiarisce che la rinuncia è avvenuta ‘con atto depositato’, il che conferma la necessità di una manifestazione di volontà formale e depositata presso la cancelleria del giudice per essere efficace.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12398 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12398 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25203/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende.
-RICORRENTE- contro
RAGIONE_SOCIALE
-INTIMATO- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SANTA NOME CAPUA VETERE n. 1704/2023 depositata il 02/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
-la ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto depositato in data 4.4.2025;
-che, non avendo la controparte svolto difese, non deve procedersi alla regolazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, il 17/04/2025.