Rinuncia al ricorso: quando il processo si chiude in anticipo
La rinuncia al ricorso per Cassazione è un atto processuale con cui la parte che ha impugnato una sentenza decide volontariamente di abbandonare la propria iniziativa. Questo atto, se accettato o se non richiede accettazione, porta all’estinzione del giudizio, chiudendo di fatto la controversia in quella sede. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione illustra chiaramente le conseguenze di tale scelta, in particolare per quanto riguarda la gestione delle spese legali.
I Fatti del Caso
Una compagnia di assicurazioni aveva presentato un ricorso presso la Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dal Tribunale. Tuttavia, prima che si arrivasse a una discussione nel merito della questione, la stessa compagnia ha deciso di fare un passo indietro, depositando un atto formale di rinuncia al ricorso. Le controparti, ovvero uno studio legale e un’altra società, non avevano svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di Cassazione, rimanendo quindi “intimate”.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla rinuncia al ricorso
Preso atto della volontà della ricorrente, la Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, ha emesso un’ordinanza molto sintetica ma chiara. I giudici hanno dichiarato l’estinzione del giudizio. La decisione si fonda su due elementi fattuali incontrovertibili: l’avvenuto deposito dell’atto di rinuncia e la mancata costituzione in giudizio delle controparti. Questa seconda circostanza è stata decisiva per la questione delle spese legali.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è puramente processuale e si basa su un principio consolidato. Innanzitutto, la rinuncia al ricorso è un atto che, per sua natura, determina la fine del processo. Una volta che la parte ricorrente manifesta ufficialmente l’intenzione di non proseguire, il giudizio non ha più ragione di esistere e deve essere dichiarato estinto.
Il secondo punto, relativo alle spese, è altrettanto importante. Il principio generale prevede che la parte che perde la causa, o che con il suo comportamento ha dato origine al processo, debba rimborsare le spese legali alla controparte vittoriosa. In questo caso, sebbene la rinuncia equivalga a una “sconfitta” processuale per la ricorrente, le controparti non hanno sostenuto alcun costo per difendersi nel giudizio di Cassazione. Non avendo presentato controricorsi o memorie, non hanno svolto attività difensiva per cui possano chiedere un rimborso. Di conseguenza, la Corte ha stabilito che non era necessario procedere alla “regolazione delle spese”, lasciando che ogni parte sostenesse i propri eventuali costi.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che la rinuncia al ricorso è uno strumento efficace per chiudere un contenzioso che non si intende più portare avanti. In secondo luogo, chiarisce che la condanna alle spese non è una conseguenza automatica della rinuncia. Se la controparte non si è costituita in giudizio e non ha svolto attività difensiva, il rinunciante potrebbe non essere tenuto a rimborsare alcuna spesa legale. Questa dinamica è cruciale nelle valutazioni strategiche delle parti, che devono considerare non solo le probabilità di successo nel merito, ma anche le possibili conseguenze economiche della prosecuzione o dell’abbandono del giudizio.
Cosa succede se una parte presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
Il giudizio di cassazione si estingue, ovvero si chiude anticipatamente senza che la Corte si pronunci sul merito della questione.
Perché in questo caso non c’è stata una condanna al pagamento delle spese legali?
Non c’è stata condanna alle spese perché le controparti (gli intimati) non avevano svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di Cassazione. Non essendosi costituiti, non hanno sostenuto costi legali per i quali potessero chiedere un rimborso.
È sufficiente una comunicazione informale per ritirare un ricorso?
No, il provvedimento si basa su un “atto depositato”, il che implica che la rinuncia al ricorso deve essere un atto formale, redatto e depositato secondo le regole processuali per essere efficace.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12403 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12403 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25202/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende.
-RICORRENTE- contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
-INTIMATI- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SANTA NOME CAPUA VETERE n. 1703/2023 depositata il 02/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
-la ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto depositato in data 4.4.2025;
-che, non avendo le controparti svolto difese, non deve procedersi alla regolazione delle spese.
dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, il 17/04/2025.