Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7944 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7944 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 22529 del ruolo generale dell’anno 2021 , proposto da
Comune di Matino (LE) C.F. CODICE_FISCALE, nella persona del Sindaco dott. NOME COGNOME COGNOME autorizzato a questo atto con deliberazione della Giunta Municipale n. 163 del 9 giugno 2021, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOMEC.F. CPR CODICE_FISCALE, in virtù di mandato rilasciato con la procura speciale in calce a questo atto, in foglio aggiunto; e che indica l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
Ricorrente
contro
COGNOME NOME COGNOME nata a Casarano il 24.10.1968 e residente in Matino alla INDIRIZZO (cod. fisc. CODICE_FISCALE) in proprio nonché nella qualità di erede del dott. NOME COGNOME rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso, in foglio aggiunto, dall’avv. NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE) PEC: EMAIL, (fax NUMERO_TELEFONO), del foro di Lecce il quale difensore, dichiara dì voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di Cancelleria e dì parte presso l’indirizzo PEC sopra
indicato, inserito in Reginde, e comunicato all’ordine degli Avvocati di Lecce, al cui indirizzo Pec intendono eleggere domicilio.
Controricorrente
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME Bergolo Ascanio, COGNOME di Montelera Umberto.
Intimati
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n° 607 depositata il 18 maggio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che :
La ricorrente ha impugnato la sentenza indicata in intestazione formulando i seguenti motivi: (1) nullità insanabile della sentenza ex art. 158 cod. proc. civ., per vizio relativo alla costituzione del Giudice, in quanto il collegio giudicante sarebbe stato costituito con la partecipazione di un Giudice ausiliario, cui vennero affidate le funzioni di relatore e di estensore; (2) violazione dell’art. 24 Cost., degli artt. 195 e 201 cod. proc. civ., nonché degli artt. 834 codice civile, 42, 43 Cost. in relazione con l’art. 360 n. 3 e n. 5, violazione degli artt. 834 cod. civ., 42 e 43 e Cost.: la Corte d’appello non avrebbe tenuto in alcun conto le deduzioni del c.t.p., pretermesse anche dal c.t.u.; (3) Violazione degli artt. 90, 91, 92, 132 n° 4 cod. proc. civ. in relazione con l’art. 360 n° 3 cod. proc. civ.: la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto soccombente, in tutte le fasi del giudizio sempre e solamente il Comune.
Con atto congiunto del 27 dicembre 2024 le parti costituite, come indicate in intestazione, hanno -rispettivamente -rinunciato al ricorso ed accettato tale rinuncia.
Considerato che :
Deve, dunque, essere pronunciata l’estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., stante l’adesione del controricorrente.
Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicandosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n° 228 del 2012.
p.q.m.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Dà atto che non sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma l’11 marzo 2025, nella camera di