Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Quando Comporta l’Estinzione del Giudizio
La rinuncia al ricorso è un istituto fondamentale del diritto processuale civile che permette a una parte di abbandonare volontariamente l’impugnazione promossa. Questa scelta ha conseguenze definitive, portando all’estinzione del giudizio e rendendo irrevocabile la decisione impugnata. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico di come opera questo meccanismo, delineandone i presupposti e gli effetti, anche in materia di spese legali.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un privato cittadino avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di una città italiana. Successivamente alla presentazione del ricorso, lo stesso ricorrente ha manifestato la volontà di non proseguire con l’azione legale, depositando un atto formale di rinuncia.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Rinuncia al Ricorso
La Suprema Corte, ricevuta la comunicazione di rinuncia, ha proceduto con le verifiche necessarie. Il Collegio ha constatato che l’atto di rinuncia era stato redatto e notificato nel rispetto delle forme previste dalla legge, in particolare dagli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile. Di conseguenza, non potendo fare altro che prendere atto della volontà della parte, ha dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio di Cassazione. È importante notare che la decisione è stata presa con un decreto, una forma più snella rispetto alla sentenza, ammessa proprio per questi casi dall’art. 391 c.p.c.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base del decreto sono concise e strettamente procedurali. La Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri principali.
In primo luogo, la conformità della rinuncia ai requisiti legali. Gli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile stabiliscono le modalità e le condizioni per cui una rinuncia possa essere considerata valida ed efficace. La Corte ha semplicemente accertato che tali condizioni fossero state soddisfatte dal ricorrente.
In secondo luogo, la questione delle spese di lite. La regola generale vorrebbe che la parte che rinuncia venga condannata a rimborsare le spese legali alla controparte. Tuttavia, in questo specifico caso, la società finanziaria (parte intimata) non si era costituita in giudizio e non aveva svolto alcuna attività difensiva. Per questo motivo, la Corte ha stabilito che ‘nulla va statuito sulle spese’, proprio in ragione dell’assenza di difese da parte della controparte, che non ha quindi sostenuto costi da rimborsare.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la disponibilità del processo. La parte che ha promosso un’azione ha, in linea di massima, anche il potere di porvi fine. La rinuncia al ricorso è l’espressione massima di questo potere nel giudizio di impugnazione. L’effetto principale dell’estinzione del giudizio è che la sentenza impugnata passa in giudicato, ovvero diventa definitiva e non più contestabile.
Dal punto di vista pratico, questo caso evidenzia anche un importante aspetto relativo alle spese legali. L’assenza di attività difensiva della controparte può neutralizzare la potenziale condanna alle spese per il rinunciante. Ciò significa che la valutazione sull’opportunità di una rinuncia deve sempre tenere in considerazione anche la condotta processuale dell’avversario.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia è formalmente valida secondo gli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia?
In questo specifico caso, non è stata presa alcuna decisione sulle spese perché la parte contro cui era stato proposto il ricorso (parte intimata) non si è difesa nel giudizio e non ha quindi sostenuto costi.
Con quale tipo di provvedimento viene dichiarata l’estinzione per rinuncia al ricorso?
Come previsto dall’articolo 391 del codice di procedura civile, l’estinzione del giudizio per rinuncia può essere dichiarata con un decreto del Presidente o della Corte.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19379 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 19379 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 14/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 11266/2025 R.G. proposto da: NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAGLIARI n.426/2024 depositata il 14/11/2024.
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;
che nulla va statuito sulle spese, attesa l’assenza di difese della parte intimata;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 11/07/2025