Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Quando e Come si Estingue il Giudizio
La rinuncia al ricorso rappresenta un istituto fondamentale del diritto processuale civile, che consente di porre fine a una controversia prima che si giunga a una sentenza definitiva. Attraverso questo atto, la parte che ha promosso un’impugnazione manifesta la volontà di non proseguire, determinando l’estinzione del giudizio. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come questa procedura funzioni in pratica, delineandone i presupposti e le conseguenze, in particolare per quanto riguarda la gestione delle spese legali.
I Fatti del Caso
Una società a responsabilità limitata aveva impugnato una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma, presentando ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, in una fase successiva del procedimento, la stessa società ha deciso di fare un passo indietro, depositando un atto di rinuncia al ricorso. La controparte, un privato cittadino, ha formalmente accettato tale rinuncia, rendendo l’atto pienamente efficace.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, presieduta dal Presidente titolare, ha preso atto della rinuncia e della relativa accettazione. Dopo aver verificato che la procedura seguita rispettasse i requisiti formali previsti dalla legge, la Corte ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Inoltre, i giudici hanno disposto che del decreto venisse data comunicazione ai difensori delle parti, i quali hanno dieci giorni di tempo per richiedere la fissazione di un’udienza, qualora lo ritengano necessario.
Le Motivazioni: Analisi della Procedura di Rinuncia al Ricorso
Il decreto si fonda sull’applicazione degli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile. L’articolo 390 c.p.c. stabilisce che la parte può rinunciare al ricorso finché non sia cominciata la relazione all’udienza. La validità della rinuncia al ricorso è subordinata all’accettazione della controparte, se questa ha un interesse specifico a che il processo prosegua per ottenere una decisione nel merito. Nel caso di specie, l’accettazione del controricorrente ha perfezionato la procedura.
L’articolo 391 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, prevede che sull’estinzione del giudizio per rinuncia la Corte provveda con decreto del Presidente, semplificando così l’iter processuale. Un punto cruciale della decisione riguarda le spese legali. Il quarto comma dello stesso articolo stabilisce che, in caso di rinuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese. Questo significa che la Corte non emette una condanna al pagamento delle spese, presumendo che le parti abbiano già trovato un accordo in merito o che il rinunciante si faccia carico delle proprie e di quelle della controparte, come generalmente accade in queste situazioni. La Corte si limita a dichiarare l’estinzione, lasciando la gestione delle spese alla volontà delle parti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione evidenzia la natura deflattiva dell’istituto della rinuncia al ricorso. Esso consente alle parti di chiudere una controversia in modo rapido ed efficiente, evitando i tempi e i costi di un intero giudizio di legittimità. Per le parti, la rinuncia può rappresentare una scelta strategica, magari a seguito di un accordo transattivo raggiunto al di fuori del tribunale. La norma sulle spese processuali (art. 391, co. 4, c.p.c.) incentiva ulteriormente questa via, poiché evita una pronuncia autoritativa del giudice sui costi, favorendo soluzioni concordate. Questo decreto conferma, quindi, un meccanismo processuale agile che favorisce l’autonomia delle parti nel definire le proprie liti anche nella fase più alta del giudizio civile.
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia al ricorso viene formalizzata correttamente e, ove necessario, accettata dalla controparte, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio con un decreto presidenziale, ponendo fine al processo.
L’accettazione della controparte è sempre necessaria per la validità della rinuncia?
Sì, l’accettazione è necessaria se la controparte ha un interesse giuridicamente rilevante alla prosecuzione del giudizio per ottenere una decisione nel merito. Nel caso esaminato, l’accettazione è stata formalmente data.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso?
In base all’art. 391, quarto comma, del codice di procedura civile, la Corte non provvede sulle spese. Ciò implica che le parti devono aver regolato la questione tramite un accordo privato o, in assenza, il rinunciante è generalmente tenuto a sostenere le spese della controparte.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20806 Anno 2025
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 23/07/2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 20806 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 13741/2022
DECRETO
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.7597/2021 pubblicata in data 17 novembre 2021;
Il Presidente titolare
letta la rinuncia al ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE accettata dal controricorrente;
rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022;
rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decre to ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
RG 13741-2022
PER QUESTI MOTIVI
Numero registro generale 13741/2022
Numero sezionale 806/2025
Numero di raccolta generale 20806/2025
Data pubblicazione 23/07/2025
dichiara estinto il giudizio.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Il Presidente titolare NOME COGNOME
RG 13741-2022