Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 22698 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 22698 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/08/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 15767/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME (DLA Piper RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4253/2023 del RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, depositata il 28/04/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE di Stato, adito dalla RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n.4253 del 28 aprile 2023, ha annullato la pronuncia del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che aveva dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione il ricorso con il quale la società aveva impugnato gli atti ado ttati dall’RAGIONE_SOCIALE in attuazione dell’art. 37 del d.l. 21 marzo 2022 n. 21 , istitutivo del contributo a carico RAGIONE_SOCIALE imprese del settore dei prodotti petroliferi ed energetici.
Il RAGIONE_SOCIALE di Stato ha ritenuto di natura amministrativa gli atti impugnati e ha rimesso la causa al Tribunale, rinviando per relationem alla motivazione di plurime pronunce emesse sulla medesima questione (C.d.S. nn. 3170, 3172, 3174, 3175, 3212, 3214, 3215, 3216, 3219, 3220 del 2023).
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza hanno proposto ricorso le amministrazioni indicate in epigrafe sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese la RAGIONE_SOCIALE, con controricorso illustrato da memoria.
L’ Ufficio RAGIONE_SOCIALE Procura Generale ha depositato conclusioni scritte , chiedendo il rigetto del ricorso e richiamando le sentenze di queste Sezioni Unite che hanno respinto analoghi ricorsi proposti avverso le pronunce alle quali il RAGIONE_SOCIALE di Stato ha fatto rinvio nella motivazione RAGIONE_SOCIALE decisione qui impugnata.
In prossimità dell’adunanza camerale l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato rinuncia al ricorso, notificata alla società controricorrente, ed ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Successivamente alla proposizione dell’impugnazione per cassazione, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso, dichiarando di non avervi più interesse. La dichiarazione di rinuncia è stata ritualmente depositata e comunicata al difensore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione del processo, alla quale non è di ostacolo la mancata accettazione RAGIONE_SOCIALE rinuncia da parte del controricorrente.
Per costante giurisprudenza, infatti, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione perché, determinando il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, fa venire meno l’interesse RAGIONE_SOCIALE parte a contrastare l’impugnazione (cfr. fra le tante Cass. S.U. 30 novembre 2021 n. 37551).
Vanno compensate fra le parti le spese del giudizio di cassazione in ragione RAGIONE_SOCIALE novità e RAGIONE_SOCIALE complessità RAGIONE_SOCIALE questione giuridica, sulla quale queste Sezioni Unite hanno pronunciato solo successivamente alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia e compensa le spese.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 15 aprile 2025