Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30280 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30280 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7789/2022 R.G. proposto da:
NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) e COGNOME NOME
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE procuratore di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) , rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di VENEZIA n. 10/2022 depositata il 10/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
R.G. 7789/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 22/9/2023
C.C. 14/4/2022
ESTINZIONE PER RINUNCIA.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, con atto unico affidato a tre motivi, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE, e della Banca di credito cooperativo pordenonese e monsile, avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 10 gennaio 2022;
che la RAGIONE_SOCIALE quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE e la Banca di credito cooperativo pordenonese e monsile hanno resistito con un unico controricorso;
Considerato che, con atto del 6 luglio 2023, i difensori dei ricorrenti, asserendo di essere titolari di procura speciale che li abilita anche alla rinuncia, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo stato raggiunto tra le parti un accordo transattivo, con richiesta di compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione;
che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto;
che, non risultando l’atto di rinuncia comunicato né accettato dal difensore di controparte, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dei rinuncianti;
che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis , al regime di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle relative
spese, liquidate in complessivi euro 4.200, di cui euro 200,00 per spese, oltre a spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza