Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5794 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5794 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 3567/2025 r.g. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cropani Marina (CZ), al INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso l ‘ORDINANZA , n. cron. 19789/2024, emessa dalla CORTE DI CASSAZIONE il giorno 17/07/2024.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 05/02/2026 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione dell ‘ordinanza della Corte di cassazione del 17 luglio 2024, n. 19789, affidandosi a due motivi.
Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE.
In data 25/29 aprile 2025, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Con istanza del 6/9 giugno 2025, l’COGNOME ha chiesto la decisione del suo ricorso.
CONSIDERATO CHE
Il 4 febbraio del 2026, giorno precedente alla odierna adunanza camerale, l’COGNOME ha dichiarato di rinunciare, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., al proprio ricorso ed agli atti del relativo procedimento, con compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
Non si rinviene in atti alcuna adesione della controricorrente a tale rinuncia , benché comunicatale dalla Cancelleria oggi anteriormente all’inizio dell’adunanza suddetta .
RITENUTO CHE
La dichiarazione di rinuncia è stata ritualmente depositata il 4 febbraio 2026 e la Cancelleria ne ha dato comunicazione al difensore della parte controricorrente, ex art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile ratione temporis , modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il 5 febbraio 2026, anteriormente all’inizio della odierna adunanza camerale .
La rinuncia suddetta, benché intervenuta nell’ambito della sequenza procedimentale determinata dalla precedente richiesta di definizione del giudizio a seguito della comunicazione della proposta di definizione anticipata, deve ritenersi comunque possibile, rituale ed idonea a provocare una decisione secondo le regole che governano le conseguenze della rinuncia, con
sottrazione del ricorso all’applicabilità del comma 3 dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. ( cfr., amplius , Cass. nn. 9872, 18671 e 25901 del 2025).
Sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione di questo giudizio di legittimità, alla quale non è di ostacolo la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente. Per costante giurisprudenza, infatti, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione perché, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venire meno l’interesse della parte a contrastare l’impugnazione ( cfr . fra le tante Cass., SU, n. 22698 del 2025; Cass. S.U. 30 novembre 2021 n. 37551).
Giusta l’art . 391, comma 2, cod. proc. civ., ‘ Il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese , mentre il successivo comma 4, stabilisce che ‘ La condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti ‘ .
Nella specie, stante l’assenza di adesione della controricorrente alla rinuncia dell’COGNOME, quest’ultimo, che ha dato causa a questo giudizio, va condannato al pagamento delle relative spese in favore della prima.
La ritenuta legittimità della menzionata rinuncia, infine, rende inapplicabili sia l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. ( cfr . Cass. nn. 18671 e 25901 del 2025), sia l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 ( cfr . Cass. nn. 25901, 18671 e 9872 del 2025; Cass. nn. 33460, 14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione per intervenuta rinuncia e ne condanna NOME COGNOME al pagamento delle spese in favore della costituitasi controricorrente, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 5 febbraio 2026.
La Presidente
NOME COGNOME