Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32580 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32580 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 814/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA del TRIBUNALE RAGIONE_SOCIALE n. 1951/2018 depositata il 25/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
il RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE il verbale n. NUMERO_DOCUMENTO del 21.12.2004, con cui contestava la violazione dell’art. 2, comma 1 del Regolamento per la Circolazione Acquea del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, così come sanzionato dall’art. 7bis, comma 1, d.lgs. 267/2000;
a conclusione del procedimento amministrativo il RAGIONE_SOCIALE adottava l’ordinanza ingiunzione n. 9968/2014;
–RAGIONE_SOCIALE impugnava ex art. 22 L. 689/1981 ed ex art. 6 d.lgs. 150/2011 innanzi al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE l’ordinanza ingiunzione;
-all’esito dei giudizi di merito, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, confermava la sentenza del Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, che aveva accolto l’opposizione ed annullato l’ordinanza ingiunzione;
avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base di un motivo di ricorso;
ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
con ordinanza interlocutoria del 10.7.2020, il collegio ha disposto la remissione della causa alla pubblica udienza;
il Sostituto Procuratore Generale nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto il rigetto del ricorso;
con atto notificato alla RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha rinunciato al ricorso e vi è stata accettazione della RAGIONE_SOCIALE;
il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio;
Ritenuto che:
-ai sensi dell’art. 390 cod. civ. proc., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto;
nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, non richiesta dall’art. 390 c.p.c.;
-trattandosi di atto unilaterale recettizio, infatti, essa produce l’estinzione del processo senza che occorra l’accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comportando il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008);
-gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. civ. proc. – la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti -sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. civ. proc. (cfr. Cass. n. 2317/2016);
-ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. civ. proc., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;
-nella specie, l’atto di rinuncia è stato accettato dal procuratore della controricorrente;
il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione