Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 326 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 326 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sui ricorso iscritto al nr. 12315-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimata – per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 09/04/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del AVV_NOTAIO che chiede che Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso e indicare quale giudice innanzi al quale la causa deve proseguire il Tribunale di Firenze.
Ric. 2022 n. 12315 sez. M3 – ud. 23-11-2022
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Suprema Corte di cassazione
Sezione Sesta Sottosezione Terza
Considerato che:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Firenze ha dichiarato propria incompetenza per territorio nella causa promossa da NOME COGNOME nei propri confronti;
con atto del 25 ottobre 2022, dopo la fissazione dell’adunanza camerale odierna, il suddetto ricorrente ha depositato atto di rinuncia alleg l’abbandono reciproco del giudizio di merito;
Rilevato che:
il giudizio deve dichiararsi estinto;
la rinuncia al ricorso per cassazione produce infatti l’estinzion processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto caratter “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali e, determina passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., 28/05/2020, n. 10140);
non deve disporsi sulle spese stante la mancata difesa della part intimata;
P.Q.M.
La Corte estinto il giudizio.
Roma, 23 novembre 2022