Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 6797 Anno 2026
Civile Ord. Sez. U Num. 6797 Anno 2026
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 25851/2024 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, con sede in Ayas INDIRIZZO, INDIRIZZO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di quest ‘ultimo EMAIL.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Aosta, INDIRIZZO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore NOME
Testolin, autorizzato a resistere nel presente giudizio con deliberazione della Giunta Regionale n. 1692 del 23.12.2024, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui ed elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore delegato NOME COGNOME, con sede legale in Gressoney-La-Trinité (AO), INDIRIZZO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO P rof. NOME COGNOME (pec: EMAIL) e dagli Avvocati NOME COGNOME (pec: EMAIL) e NOME COGNOME (pec: EMAIL), con cui elettivamente domicilia presso i loro domicili digitali.
-controricorrente –
avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, n. cron. 4557/2024, pubblicata il 22/05/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha promosso ricorso per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato del 22 maggio 2024, n. 4557, affidandosi ad un motivo.
Hanno resistito, con separati controricorsi, la Regione Autonoma Valle d’Aosta e RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE
Successivamente alla fissazione della odierna adunanza camerale, RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di rinunciare, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., al proprio ricorso ed agli atti di questo procedimento, con compensazione integrale delle spese del giudizio. Tanto « in considerazione della definizione bonaria di una serie di vicende », che
avevano visto contrapposte le menzionate società, riguardanti « anche le aree oggetto di esproprio » di cui all’odierno giudizio di cassazione.
Non si rinviene in atti alcuna adesione delle controricorrenti a tale rinuncia.
RITENUTO CHE
La dichiarazione di rinuncia, comunicata ai difensori di entrambe le parti controricorrenti il 31 ottobre 2025, è stata ritualmente depositata il successivo 3/4 novembre 2025.
Sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione di questo giudizio di legittimità, alla quale non è di ostacolo la mancata accettazione della rinuncia da parte delle controricorrenti. Per costante giurisprudenza, infatti, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione perché, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venire meno l’interesse della parte a contrastare l’impugnazione ( cfr . fra le tante Cass., SU, n. 22698 del 2025; Cass. S.U. 30 novembre 2021 n. 37551).
Giusta l’art . 391, comma 2, cod. proc. civ., ‘ Il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese , mentre il successivo comma 4, stabilisce che ‘ La condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti ‘ .
Nella specie, ritiene il Collegio di poter procedere alla integrale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità, tenuto conto delle descritte ragioni poste a fondamento della rinuncia suddetta, rimaste incontroverse .
Stante la ritenuta legittimità della medesima rinuncia, è inapplicabile l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 ( cfr., ex aliis, Cass. nn. 29794, 27477 e 18671 del 2025; Cass. nn. 33460 e 14838 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione per intervenuta rinuncia e ne compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di cassazione, il 13 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME