Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 36066 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 36066 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
sul ricorso 28065/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2619/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 29/03/2021.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal consigliere COGNOME.
Fatti di causa
1. Il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del TAR per il RAGIONE_SOCIALE, che aveva in parte respinto ed in parte dichiarato irricevibile il ricorso introduttivo del giudizio ed il successivo ricorso per motivi aggiunti, lo dichiarava improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
RAGIONE_SOCIALE aveva presentato in data 21 ottobre 2013 alla Regione RAGIONE_SOCIALE istanza al fine di ottenere il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte eolica nel Comune di NOME, in provincia di Isernia.
La RAGIONE_SOCIALE (chiamata a pronunciarsi sull’esistenza di procedimenti di tutela paesaggistica o per la tutela di RAGIONE_SOCIALE archeologici), dopo una prima comunicazione da cui si evinceva che non sussisteva alcun procedimento di vincolo nell’intero territorio di NOME, aveva – con nota del 22 maggio 2014 rappresentato che ‘a seguito di una più attenta ricerca di archivi’ erano state rinvenute due proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico (risalenti agli anni 2001 e 2002) di cui alla nota prot. n. 19467 del 12 novembre 2001 ed alla nota prot. n. 1381 del 20 giugno 2002.
Superando, poi, le obiezioni RAGIONE_SOCIALE società (la quale aveva osservato che, nella specie, si trattava di mere proposte di vincolo il cui procedimento non si era mai concluso) aveva ritenuto che perdurasse l’efficacia del procedimento di apposizione del vincolo con vigenza, nelle more di adozione del decreto, RAGIONE_SOCIALE norme di salvaguardia di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e paesaggio).
La società RAGIONE_SOCIALE aveva, quindi, impugnato il provvedimento di diniego dinanzi al TAR RAGIONE_SOCIALE deducendo l’avvenuta decadenza RAGIONE_SOCIALE misure di salvaguardia a seguito del termine massimo di 180 giorni per
l’adozione del decreto di apposizione del vincolo, termine di durata massima di efficacia RAGIONE_SOCIALE misure di salvaguardia connesse alla formulazione RAGIONE_SOCIALE proposta di vincolo (decadenza prevista dal d.lgs. n. 42/2004, dal combinato disposto di cui agli articoli 157, comma 2, 141, comma 5, 140, comma 1, e art. 139, comma 5, modificati con il d.lgs. n. 157/2006 e con il d.lgs. n. 63/2008).
Il TAR RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 92/2016, riteneva legittima la determinazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sul rilievo che anche le proposte non approvate (per le quali non si applicava la decadenza successivamente introdotta) fossero ostative ai fini del rilascio RAGIONE_SOCIALE richiesta autorizzazione.
Proposta impugnazione da parte RAGIONE_SOCIALE società, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2838 del 12 giugno 2017, investiva l’Adunanza Plenaria del seguente quesito: «Se, a mente del combinato disposto degli articoli 140, 141 e 157, comma 2 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – come modificati dapprima con il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, e poi, con il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 – le proposte di vincolo formulate prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, e per le quali non vi sia stata conclusione del relativo procedimento con l’adozione del decreto ministeriale recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico, cessino di avere effetto».
Era quindi emessa la sentenza n. 13 del 2017, del 22 dicembre 2017, dell’Adunanza plenaria secondo la quale: «Il combinato disposto -nell’ordine logico – dell’art. 157, comma 2, dell’art. 141, comma 5, dell’art. 140, comma 1, e dell’art. 139, comma 5, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo come modificato con il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e con il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 – cessa qualora il relativo procedimento non si sia
concluso entro 180 giorni». Inoltre, sempre l’Adunanza plenaria, poiché «per le proposte anteriori al Codice, il vincolo sarebbe decaduto decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore – ad opera del d.lgs. 63/2008 dell’attuale testo dell’art. 141, comma 5, che tale decadenza commina, ovvero, ancor prima, per effetto del d.lgs. 157/2006, che l’ha introdotta», con la conseguenza che le proposte di vincolo anteriori al Codice (come quelle riguardanti la società RAGIONE_SOCIALE) sarebbero ormai decadute quanto all’effetto impositivo RAGIONE_SOCIALE misure di salvaguardia, faceva ricorso alla possibilità di modulare la portata temporale RAGIONE_SOCIALE proprie pronunce, in particolare limitandone gli effetti al futuro, al verificarsi RAGIONE_SOCIALE seguenti condizioni: a ) un’obiettiva e rilevante incertezza circa la portata RAGIONE_SOCIALE disposizioni da interpretare; b ) l’esistenza di un orientamento prevalente contrario all’interpretazione adottata; c ) la necessit à di tutelare uno o più principi costituzionali o, comunque, di evitare gravi ripercussioni socioeconomiche ‘ . Così affermava che «il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALE presente sentenza».
La decisione dell’Adunanza plenaria era impugnata dalla società con ricorso per cassazione ‘per violazione dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, ex art. 111 Cost.’; il ricorso era dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza n. 27842 del 2019 ritenendosi che un tale ricorso non potesse essere proposto avverso la sentenza resa, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE propria funzione nomofilattica, dall’Adunanza Plenaria che, a norma dell’art. 99, comma 4, c.p.a., aveva enunciato uno o più principi di diritto e restituito per il resto il giudizio alla sezione remittente, non avendo detta statuizione carattere decisorio e definitorio, neppure parzialmente, del giudizio di appello, il quale implica un’operazione di
riconduzione RAGIONE_SOCIALE regula iuris al caso concreto (che è rimessa alla sezione remittente).
6. Il Consiglio di Stato, innanzi al quale il giudizio era stato riassunto, preso atto che, nelle more del giudizio, erano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE i decreti nn. 12 e 13 del 31 maggio 2018 (emessi entro i 180 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza dell’Adunanza plenaria), con i quali il RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto a dichiarare di notevole interesse pubblico due distinte aree del Comune di NOME (rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione), dichiarava improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Evidenziava che i decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree del territorio del Comune di NOME, adottati dal RAGIONE_SOCIALE dopo la pronuncia dell’Adunanza Plenaria e prima RAGIONE_SOCIALE decisione di appello, costituivano provvedimenti impeditivi al rilascio dell’autorizzazione unica richiesta dalla società.
Considerava, quindi, per effetto degli atti sopravvenuti, – allo stato RAGIONE_SOCIALE decisione -vincolate le aree interessate dal progetto RAGIONE_SOCIALE società ricorrente, di modo che alcun interesse poteva ritenersi sussistente per la società dalla pronuncia in ordine all’appello proposto avverso la sentenza n. 92/2016 del TAR RAGIONE_SOCIALE.
Precisava, al riguardo, che anche nel caso in cui si fosse riscontrata l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE note RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 26 settembre 2014, sarebbe comunque persistente l’impedimento al rilascio dell’autorizzazione unica, quale conseguenza non già RAGIONE_SOCIALE note RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma dei sopravvenuti decreti ministeriali impositivi del vincolo.
Affermava, altresì, che solo nel diverso giudizio instaurato (come affermava l’appellante di avere già fatto) avverso i due decreti ‘sopravvenuti’ poteva essere eventualmente considerata la portata
effettiva dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 13 del 2017, prospettandone eventuali ragioni di dissenso, specie in riferimento alla ‘modulata’ portata temporale RAGIONE_SOCIALE pronuncia; anche ciò confermava, secondo il Consiglio di Stato, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di appello.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE affidato a tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) ha resistito con controricorso.
La RAGIONE_SOCIALE ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e paesaggisti del RAGIONE_SOCIALE e la Regione RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto RAGIONE_SOCIALE difensiva.
Con ordinanza interlocutoria è stato, quindi, disposto il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa a nuovo ruolo avendo la società ricorrente rappresentato che i provvedimenti di vincolo del 2018 (con riferimento ai quali, nella sentenza qui impugnata, è stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso) erano stati impugnati e che il Tar RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 3/2022 del 13 gennaio 2022, aveva accolto il ricorso annullando, oltre al provvedimento regionale di rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di autorizzazione unica, anche i decreti nn. 12 e 13 del 31 maggio 2018 con cui il MIC ha approvato le proposte di vincolo del 2001 e 2002, essendo, però, ancora pendente, con udienza fissata per il 3 novembre 2022, l’appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato dal RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed evidenziato che in caso conferma da parte del Consiglio di Stato RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tar RAGIONE_SOCIALE sarebbe potuto venir meno il suo interesse alla decisione del presente ricorso.
Fissata la nuova udienza camerale del 24 ottobre 2023, è stata depositata rinuncia al ricorso da parte RAGIONE_SOCIALE società ricorrente dandosi atto che il Consiglio di Stato con sentenza n. 438/2023, del 13 gennaio 2023, ha respinto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ,
confermando la sentenza del Tar RAGIONE_SOCIALE n. 3/2022, con annullamento dei decreti di vincolo del 31 maggio 2018.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
La società RAGIONE_SOCIALE ha rinunciato al ricorso, con atto depositato il 28 agosto 2023, allegando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ. e di essa è stata data comunicazione alla parte controricorrente a cura RAGIONE_SOCIALE cancelleria.
L’intervenuta rinuncia al ricorso comporta, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione manifestata da parte controricorrente.
Il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto RAGIONE_SOCIALE proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione; nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023.