Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25901 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25901 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 17162/2024 r.g. proposto da:
COGNOME NOME ed NOME, quest’ultimo quale unico erede di NOME COGNOME rappresentati e difesi, giusta procure speciali allegate, rispettivamente, al ricorso introduttivo ed alla comparsa di costituzione depositata il 23 gennaio 2025, dall’Avv ocato NOME COGNOME presso il cui studio elettivamente domiciliano in Perugia, alla INDIRIZZO
–
ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE e per essa, quale sua mandataria, RAGIONE_SOCIALE (denominazione assunta da RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE), quest’ultima con sede in Verona, al INDIRIZZO in persona della procuratrice speciale dott.ssa NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv ocato NOME COGNOME presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata (EMAIL) elettivamente domicilia.
-controricorrente –
avverso la sentenza, n. cron. 304/2024, della CORTE DI APPELLO DI PERUGIA depositata in data 06/05/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
17/09/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno promosso ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Perugia del 29 aprile/6 maggio 2024, n. 304, affidandosi ad un motivo.
Si è costituita, con controricorso, Unicredit RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE tramite la sua mandataria RAGIONE_SOCIALE
Il 29 settembre 2024 è deceduta la COGNOME, lasciando quale suo unico erede il proprio figlio NOME COGNOME il quale si è costituito in questa sede;
Il 17 dicembre 2024, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Con istanza del 25 gennaio 2025, la COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE hanno chiesto la decisione del loro ricorso.
CONSIDERATO CHE
Il 21 maggio del 2025, ancor prima della comunicazione (risalente al successivo 30 maggio 2025) della fissazione della odierna adunanza camerale, la COGNOME e l’Agresti hanno dichiarato di rinunciare, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., al loro ricorso ed agli atti del relativo procedimento, con compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
La controricorrente ha aderito a tale rinuncia.
RITENUTO CHE
La rinuncia suddetta, benché intervenuta nell’ ambito della sequenza procedimentale determinata dalla precedente richiesta di definizione del giudizio a seguito della comunicazione della proposta di definizione anticipata, deve ritenersi comunque possibile, rituale ed idonea a provocare una decisione secondo le regole che governano le conseguenze della rinuncia, con
sottrazione del ricorso all’applicabilità del comma 3 dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. ( cfr ., amplius , Cass. n. 18671 del 2025).
Pertanto, sussistendo i requisiti prescritti dall’art. 390 cod. proc. civ., i menzionati atti (rinuncia al ricorso ed adesione ad essa) si rivelano idonei a determinare l’estinzione integrale di questo giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza necessità di pronuncia sulle relative a spese avendone le parti costituite concordato la loro integrale compensazione.
Stante la ritenuta legittimità della menzionata rinuncia, sono inapplicabili sia l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. ( cfr . Cass. n. 18671 del 2025), sia l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 ( cfr . Cass. n. 18671 del 2025; Cass. nn. 33460, 14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 17 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME