Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16215 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16215 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16762/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME e COGNOME presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME e NOME COGNOME rappresentati e difesi dall ‘ avvocato NOME COGNOME presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata del quale sono domiciliati per legge;
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di FIRENZE n. 1257/2023, depositata il 14/06/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere COGNOME
considerato che
NOME COGNOME si opponeva al precetto notificatogli da NOME COGNOME e NOME COGNOME convenendoli davanti al Tribunale di Pistoia: il quale, all’esito dell’istruttoria, con sentenza n. 54/2000 rigettava l’opposizione, condannando l’opponente alle spese di lite;
avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il Di COGNOME chiedendo che, previo accertamento dell’avvenuto pagamento da parte del medesimo dell’importo di € 290.290,23, fosse accertata l’inesistenza del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti per somme superiori ad € 6.222,34;
si costituivano anche nel giudizio di appello il COGNOME ed il COGNOME contestando l’appello avversario, del quale chiedevano il rigetto;
la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1257/2023, rigettava l’impugnazione, condannando il COGNOME alla rifusione delle spese processuali in favore delle controparti;
avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il COGNOME articolando quattro motivi; al quale hanno resistito con controricorso gli originari convenuti COGNOME e COGNOME;
per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte;
il Difensore di parte ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato nota (sottoscritta per accettazione da entrambi i resistenti e dal relativo Difensore) con la quale ha riferito che il suo assistito ha rinunciato al ricorso a spese compensate, essendo stato raggiunto nelle more un accordo conciliativo tra le parti;
in esito alla rituale rinuncia di parte ricorrente, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio e, attesa pure l’accettazione della controparte del rinunciante, può omettersi di provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 390 c.p.c.;
versando in un caso di estinzione del giudizio, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. ord. 19560/2015 e successive);
la Corte si riserva il deposito della motivazione entro i sessanta giorni dalla decisione;
p. q. m.
la Corte dichiara estinto il presente giudizio. Così deciso in Roma, in data 12 giugno 2025, nella camera di