Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7092 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7092 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 23246/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO ;
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente –
– intimata – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1469/2022 depositata in data 8 giugno 2022 del TRIBUNALE di GENOVA;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
avverso sentenza n. 1469/2022 del Tribunale di Genova RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
degli intimati si è difeso soltanto RAGIONE_SOCIALE La RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
in data 29 novembre 2022 la ricorrente ha depositato ‘istanza di rinuncia’, che in effetti costituisce correttamente atto rituale ai fini RAGIONE_SOCIALE‘articolo 390 c.p.c., alla quale ha dato riscontro RAGIONE_SOCIALE con memoria depositata il 7 dicembre 2022, denominata ‘Note’, nella quale, ribadendo la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa propria tesi difensiva, ha chiesto che sia dichiarato estinto il giudizio ex articolo 391 c.p.c. con condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente a rifonderle le spese processuali;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 391, secondo comma, c.p.c., la parte che ha dato causa le spese, cioè la ricorrente, deve in effetti essere condannata a rifonderle – liquidate come da dispositivo -al controricorrente;
nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una RAGIONE_SOCIALEe specifiche fattispecie che lo prevedono (v. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175: ” In tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione o RAGIONE_SOCIALEa sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, ” lato sensu ” sanzionatoria, è di stretta
interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. “; conforme Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071);
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e condanna la parte ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di € 1.600,00, di cui euro 1.400,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma il 21 dicembre 2023