Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8198 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8198 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18806/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO
(NOMEEMAIL)
–
ricorrente – contro
COGNOME NOME, NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (EMAIL)
–
contro
ricorrenti – nonchè contro
COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, SOCIETÀ RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME.
–
intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1286/2022 depositata il 20/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Con ricorso notificato in data 25.07.2022 la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione della sentenza n. 1286/2022 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 20.05.2022, non notificata.
Resistevano con controricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME, con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, che dichiarava di essere antistatario.
Le altre parti restavano intimate.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1, cod. proc. civ.
Il difensore della ricorrente ha depositato in data 24 novembre 2023 dichiarazione di rinuncia al ricorso.
I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Il difensore della società ricorrente, procuratore costituito, munito dei relativi poteri giusta procura speciale in atti, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La rinuncia al ricorso risulta conforme al dettato dell’art. 391 cod. proc. civ. e determina l’estinzione del giudizio di cassazione , a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini
delle spese (Cass., Sez. Un., 24/12/2019, n. 34429; Cass., 29/07/2014, n. 17187).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti e da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
Non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, in quanto tale disposizione si applica ai soli casi -tipicidi rigetto dell’impugn azione, ovvero della sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, latu sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in euro 200,00 e accessori di legge, in favore dei controricorrenti, con distrazione in favore del difensore, che si dichiara antistatario.
Così deciso in Roma, il 21/12/2023