Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza Procedurale
La rinuncia al ricorso è un atto processuale con cui una parte decide volontariamente di abbandonare l’impugnazione presentata. Sebbene possa sembrare un atto conclusivo, esso innesca una serie di passaggi procedurali volti a garantire la corretta informazione di tutte le parti coinvolte. Un’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come viene gestito questo istituto, evidenziando l’importanza delle comunicazioni formali nel processo civile.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione per l’annullamento di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. La parte ricorrente, dopo aver avviato il giudizio di legittimità, ha depositato un atto formale con cui dichiarava la propria rinuncia al ricorso precedentemente proposto. A questo punto, la Suprema Corte non è stata chiamata a decidere nel merito della controversia, ma a gestire le conseguenze procedurali di tale rinuncia.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Rinuncia al Ricorso
Con un’ordinanza interlocutoria, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha preso atto della volontà della parte ricorrente. Tuttavia, invece di dichiarare immediatamente l’estinzione del giudizio, la Corte ha disposto un adempimento fondamentale. Ha ordinato alla propria Cancelleria di comunicare ufficialmente alla parte controricorrente l’avvenuto deposito dell’atto di rinuncia. Conseguentemente, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, ovvero la sua trattazione è stata sospesa e posticipata in attesa che la comunicazione venisse effettuata.
Le Motivazioni
La motivazione alla base di questa decisione è puramente procedurale e risiede nell’applicazione dell’articolo 390, terzo comma, del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti costituite o comunicata ai loro avvocati. Lo scopo di questa previsione è garantire il principio del contraddittorio e la certezza dei rapporti processuali. La controparte ha infatti il diritto di essere formalmente informata che l’impugnazione nei suoi confronti è stata abbandonata. L’ordinanza, pertanto, non entra nel merito della lite originaria, ma si limita ad applicare scrupolosamente una regola procedurale, assicurando che il processo si svolga in modo ordinato e trasparente prima della sua formale chiusura.
Conclusioni
Questo provvedimento, seppur breve, è emblematico del rigore formale che governa il processo civile, anche nelle sue fasi conclusive. La rinuncia al ricorso non determina un’automatica estinzione del giudizio, ma attiva un meccanismo di comunicazione obbligatoria per tutelare i diritti di tutte le parti. L’ordinanza della Cassazione ci insegna che ogni atto processuale, anche quello che pone fine a una lite, deve seguire un iter ben preciso per essere considerato valido ed efficace, e che la trasparenza delle comunicazioni tra le parti è un pilastro fondamentale del sistema giudiziario.
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
La Corte prende atto della rinuncia e attiva le procedure previste dalla legge, che includono la comunicazione di tale atto alla controparte.
Perché la Corte ordina di comunicare la rinuncia alla controparte?
Perché è un obbligo previsto dall’articolo 390, comma 3, del codice di procedura civile. Questa norma garantisce che la parte resistente sia formalmente informata dell’abbandono dell’impugnazione, a tutela del principio del contraddittorio.
La rinuncia al ricorso determina la fine immediata del processo?
No, non immediatamente. Come dimostra l’ordinanza, la Corte prima dispone gli adempimenti necessari (come la comunicazione alla controparte) e rinvia la causa, posticipando la formale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10330 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10330 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1639/2020 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO TRIESTE INDIRIZZO. INDIRIZZO/A, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 3046/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
ritenuto che con atto datato 13/1/2025 NOME COGNOME ricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 3046, pubblicata il 28/10/2019, ha rinunciato al ricorso;
che, ai sensi dell’art. 390, co. 3, cod. proc. civ., occorre dare avviso di ciò alla parte controricorrente;
P.Q.M.
rinviando a nuovo ruolo manda alla Cancelleria di dare comunicazione alla parte controricorrente del deposito dell’atto di rinuncia al ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.