Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28395 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28395 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25331/2024 R.G. proposto da
NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (in proprio e quali eredi di NOME COGNOME), NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (in proprio e quali eredi di NOME COGNOME) , rappresentate e difese dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrenti –
e contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME)
– intimati –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza della Corte d ‘ appello di Napoli del 29/10/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/9/2025 dal
Consigliere Dott. NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
-nell’ambito del giudizio di revocazione iscritto al n. 2636/2023 r.g. della Corte d’appello di Napoli, l’AVV_NOTAIO, in proprio ex art. 86 c.p.c., proponeva istanza di regolamento di competenza in relazione al provvedimento adottato dal Collegio nel corso dell’udienza del 29/10/2024 che -senza pronunciarsi o addurre qualsivoglia motivazione e, così, implicitamente rigettando l’eccezione d’incompetenza sollevata dall’odierna ricorrente e fondata sull’art. 30 -bis c.p.c. -«rinvia per conclusioni e discussione ai sensi dell’art. 281 sexies cpc all’udienza collegiale del 11/11/2025»;
-presentavano memoria difensiva NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (in proprio e quali eredi di NOME COGNOME), NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (in proprio e quali eredi di NOME COGNOME), che chiedevano la condann a della ricorrente per lite temeraria;
-non svolgevano difese NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, gli eredi di NOME COGNOME (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME);
-fissata la trattazione ai seni dell’art. 380 -ter c.p.c., il P.G. presentava le sue conclusioni scritte, mentre le parti depositavano memorie;
CONSIDERATO CHE
-con atto trasmesso il 10-15/9/2025 la ricorrente dichiarava di non avere più interesse al ricorso e di rinunciare al regolamento di competenza;
-conseguentemente, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del giudizio di regolamento per rinuncia;
-ai sensi dell’art. 391, secondo comma , c.p.c. si può pronunciare sulle spese e la sopravvenienza della rinuncia dopo la fissazione dell’adunanza
camerale induce a pronunciare la condanna della ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
p. q. m.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di regolamento;
condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 8.269,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 26 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME