Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19814 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19814 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32258/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE CODICE_FISCALE procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente-
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di Torino n. 447/2020 depositata il 30/04/2020;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo per rinuncia di parte;
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Novara, con decreto n. 261/2014, ingiungeva a RAGIONE_SOCIALE, ora2i RAGIONE_SOCIALE, di pagare al Comune di Trecate la somma di € 100.000,00, oltre interessi ed accessori per l’annualità 2013. Veniva proposta opposizione da parte di RAGIONE_SOCIALE, che contestava la debenza del canone e comunque la sua natura di credito liquido, posto che, una volta cessato per legge il contratto, il canone avrebbe dovuto essere liquidato dal Giudice. Eccepiva inoltre l’inammissibilità dell’azione avversaria, in quanto l’originario contratto sottoponeva ad arbitrato le controversie che potessero da esso insorgere.
Con sentenza n. 810/2018, pubblicata il 26 luglio 2018 il Tribunale di Novara revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Contro tale sentenza proponeva appello il Comune di Trecate. Si costituiva 2i RAGIONE_SOCIALE contestando il motivo di impugnazione e domandando il rigetto dell’appello, con il favore delle spese di lite. La Corte d’appello di Torino, con sentenza 447/2020, in accoglimento dell’appello e in integrale riforma della citata sentenza del Tribunale di Novara, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 261/14.
Avverso questa sentenza 2i RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, resistito dal Comune di Trecate.
Nelle more del giudizio è intervenuto atto di rinuncia al ricorso della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, depositato tramite PCT il 14 -2 -2024,
unitamente alla dichiarazione di adesione alla rinuncia a spese compensate del Comune di Trecate;
RITENUTO CHE
1. La rituale rinuncia al ricorso della RAGIONE_SOCIALE, accettata dalla parte controricorrente, produce l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), con la compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P .R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso; compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione