Rinuncia al Ricorso: Guida Pratica all’Estinzione del Processo
Intraprendere un percorso giudiziario può essere complesso e talvolta, nel corso del procedimento, le parti possono decidere di non proseguire. La rinuncia al ricorso è uno strumento processuale fondamentale che permette di porre fine a una controversia in fase di impugnazione. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze dirette di tale atto, in particolare l’estinzione del giudizio e la gestione delle spese processuali.
Il Caso in Esame: Dall’Impugnazione alla Rinuncia
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un privato cittadino contro una società di gestione del credito, la quale agiva in nome e per conto di una società veicolo, cessionaria di un credito originariamente detenuto da un noto istituto bancario. Il ricorrente, dopo aver avviato il giudizio di legittimità, ha deciso di fare un passo indietro, presentando una formale rinuncia all’impugnazione.
Questo atto unilaterale è il punto di svolta del procedimento, poiché manifesta la volontà del ricorrente di non voler più ottenere una pronuncia sul merito della sua domanda dalla Corte Suprema.
L’Accettazione della Rinuncia al Ricorso e le Spese
Un elemento cruciale, come sottolineato nell’ordinanza, è stata l’accettazione della rinuncia da parte della società controricorrente. In data 9 gennaio 2024, quest’ultima ha non solo accettato la rinuncia, ma ha anche concordato la compensazione delle spese di lite. Questo accordo tra le parti ha semplificato notevolmente la conclusione del procedimento, eliminando la necessità per la Corte di dover decidere sulla ripartizione dei costi legali sostenuti.
Quando le parti si accordano per la compensazione, significa che ognuna si fa carico delle proprie spese, senza che vi sia una condanna a rimborsare quelle della controparte. Questo passaggio è determinante per la fase conclusiva del giudizio.
La Decisione della Corte e le sue Conseguenze
Preso atto della rituale rinuncia del ricorrente e della successiva accettazione da parte della controparte, la Corte di Cassazione ha applicato la disciplina prevista dal Codice di Procedura Civile.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che non vi fossero ostacoli alla declaratoria di estinzione del giudizio. Ai sensi degli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile, la rinuncia accettata produce l’effetto di estinguere il processo. Di conseguenza, la Corte ha formalmente dichiarato la fine del giudizio di legittimità. Inoltre, la Corte ha specificato che, data l’accettazione con compensazione delle spese, non era necessario assumere alcuna statuizione in merito. Un altro punto rilevante riguarda il cosiddetto ‘doppio contributo’. La legge (art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002) prevede che, in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, la parte soccombente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. In questo caso, la Corte ha chiarito che l’estinzione per rinuncia non rientra tra i presupposti che fanno scattare tale obbligo, esonerando così il ricorrente da questo ulteriore pagamento.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio procedurale chiaro: la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, porta inesorabilmente all’estinzione del processo. Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, offre alle parti uno strumento per porre fine a una lite in modo consensuale, evitando i tempi e i costi di un’ulteriore fase processuale. In secondo luogo, chiarisce che l’accordo sulla compensazione delle spese è vincolante per il giudice, che non può decidere diversamente. Infine, rappresenta una rassicurazione per chi decide di rinunciare, poiché l’estinzione del giudizio per questa causa non comporta il pagamento del raddoppio del contributo unificato, un onere economico non indifferente.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia viene formalizzata e accettata dalle altre parti costituite che potrebbero avere interesse nella prosecuzione, il giudizio si estingue, ovvero si chiude senza una decisione sul merito della questione.
Chi paga le spese legali in caso di rinuncia al ricorso?
Secondo il provvedimento, se la parte che accetta la rinuncia concorda anche per la compensazione delle spese, ogni parte si fa carico dei propri costi legali. In assenza di tale accordo, è il giudice a decidere sulla ripartizione delle spese.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, si deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. La Corte ha chiarito che l’estinzione del processo per rinuncia accettata non rientra tra i presupposti processuali che obbligano il ricorrente a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8183 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8183 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 29012 – 2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALErappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso dall’avvocato NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. – ed elettivamente domiciliato in Roma, al INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME .
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. 10311000961) – in nome e per conto, giusta procura per notar NOME COGNOME del 14.12.2020, di RAGIONE_SOCIALE (c.f. NUMERO_DOCUMENTO) -in persona, giusta procura per notar NOME COGNOME del 2.8.2023, della dottoressa NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Caserta, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresentata e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla comparsa di costituzione in data 9.1.2024.
CURATORE del fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona della dottoressa NOME COGNOME.
INTIMATO
avverso il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4072/2019, udita la relazione nella camera di consiglio del 13 marzo 2025 del consigliere dottor NOME COGNOME preso atto che il ricorrente NOME COGNOME ha allegato rituale rinuncia al ricorso iscritto al n. 29012 -2019 R.G.;
preso atto che la RAGIONE_SOCIALE, in qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE quest’ultima quale cessionaria del credito per cui è controversia in virtù di contratto siglato in data 10.12.2020 con ‘Intesa SanPaolo’ s.p.a., ha in data 9.1.2024 accettato la dichiarazione di rinuncia con compensazione delle spese di lite;
ritenuto che nulla osta alla declaratoria di estinzione;
ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto da NOME COGNOME ed iscritto al n. 29012 – 2019 R.G.
Così deciso in Roma il 13 marzo 2025.