La Rinuncia al Ricorso: Quando un Processo si Estingue Prima della Sentenza
Nel complesso iter della giustizia, non tutti i procedimenti giungono alla loro conclusione naturale con una sentenza che stabilisce chi ha torto e chi ha ragione. Esistono meccanismi procedurali che possono interrompere il percorso giudiziario, come la rinuncia al ricorso. Questo strumento, seppur semplice, ha conseguenze determinanti sull’esito del processo. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come e perché un giudizio possa estinguersi prima di arrivare a una decisione nel merito.
I Fatti del Caso: Dal Tribunale alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una controversia decisa in primo grado dal Tribunale di Roma. La parte soccombente decideva di appellare la decisione presso la Corte d’Appello di Roma, la quale, tuttavia, rigettava l’impugnazione. Non dandosi per vinto, il cittadino proponeva ricorso per cassazione, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte.
Dall’altra parte, una società di gestione crediti, in qualità di procuratrice speciale di un’altra società, si costituiva in giudizio per resistere alle richieste del ricorrente, presentando un controricorso.
L’Accordo tra le Parti e la Decisiva Rinuncia al Ricorso
Il punto di svolta della vicenda avviene prima ancora che la Corte fissi l’udienza per la discussione del caso. Il ricorrente, evidentemente a seguito di un accordo o di una riconsiderazione della propria posizione, notificava alla controparte un atto formale di rinuncia al ricorso. In questo atto, veniva specificato che le spese legali del giudizio di cassazione sarebbero state compensate tra le parti.
La società controricorrente, a sua volta, rispondeva con un atto di accettazione della rinuncia, confermando l’accordo sulla gestione delle spese. A questo punto, il destino del processo era segnato.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della volontà concorde delle parti, la Corte di Cassazione non ha dovuto fare altro che verificare la regolarità formale degli atti presentati. L’atto di rinuncia e la sua accettazione sono stati ritenuti pienamente validi e conformi alla legge. Di conseguenza, la Corte ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione.
Le Motivazioni: L’Applicazione dell’Art. 391 c.p.c.
La base giuridica della decisione risiede nell’articolo 391, comma 4, del Codice di Procedura Civile. Questa norma stabilisce che, se il ricorrente rinuncia al ricorso e le altre parti accettano, il processo si estingue senza che sia necessaria una pronuncia sulle spese. L’accordo tra le parti sulla compensazione delle spese, formalizzato negli atti di rinuncia e accettazione, vincola la Corte, che si limita a prenderne atto.
La Corte, pertanto, non è entrata nel merito delle questioni sollevate nel ricorso, ma ha semplicemente applicato la regola procedurale che governa la rinuncia al ricorso. Questo dimostra come la volontà delle parti possa prevalere sulla prosecuzione del contenzioso, portando a una chiusura anticipata e concordata del processo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia al Ricorso
Questo caso evidenzia un aspetto fondamentale del diritto processuale: la disponibilità del processo da parte dei contendenti. Le parti, attraverso un accordo, possono decidere di porre fine a una lite in qualsiasi momento, anche quando questa è giunta all’ultimo grado di giudizio. La rinuncia al ricorso rappresenta uno strumento efficace per evitare i costi e le incertezze di una decisione finale, permettendo una risoluzione negoziata che spesso si rivela vantaggiosa per tutti i soggetti coinvolti. L’estinzione del giudizio, in questi casi, è la conseguenza diretta di una scelta consapevole delle parti di non voler più sottoporre la loro controversia alla valutazione del giudice.
Cosa succede se una parte presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la parte che ha proposto il ricorso decide di rinunciarvi e la controparte accetta formalmente tale rinuncia, il processo si estingue. La Corte di Cassazione, verificata la regolarità degli atti, emette un’ordinanza che dichiara la fine del giudizio senza decidere nel merito della questione.
Perché il giudizio si è estinto senza una decisione sulle spese legali?
Il giudizio si è estinto senza una statuizione sulle spese perché le parti avevano raggiunto un accordo in tal senso. L’atto di rinuncia del ricorrente specificava la compensazione delle spese, e la controparte ha accettato. In base all’art. 391, co. 4, c.p.c., la Corte prende atto di tale accordo e non emette una condanna alle spese.
L’accettazione della rinuncia da parte della controparte è sempre necessaria?
Sì, secondo quanto emerge dal provvedimento e dalla norma applicata (art. 391 c.p.c.), l’estinzione del giudizio a seguito di rinuncia richiede che vi sia l’accettazione da parte delle altre parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del processo, ad esempio per ottenere una pronuncia sulle spese a loro favore. In questo caso, l’accettazione ha formalizzato l’accordo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31415 Anno 2023
ORDINANZA
sul ricorso 4358/2020 proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO
Pec.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Procuratrice Speciale della società RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME e domiciliata presso il domicilio digitale dei medesimi
Pec:
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31415 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
Pec:
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 6960/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Cons. NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma pubblicata in data 14/11/2019, la quale aveva rigettato il suo appello principale avverso una sentenza del Tribunale di Roma;
la società RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, ha resistito con controricorso;
nelle more della fissazione del ricorso per la trattazione in Adunanza Camerale, il ricorrente ha notificato alla parte resistente un atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese;
la RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, ha aderito alla rinuncia al ricorso per tramite di un atto di accettazione;
Ritenuto che:
l’atto di rinuncia e la sua accettazione sono regolari;
si impone la declaratoria di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione