La Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Analisi di un Decreto di Estinzione
La rinuncia al ricorso rappresenta un istituto fondamentale nel diritto processuale civile, consentendo a una parte di porre fine volontariamente a un giudizio di impugnazione. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra in modo chiaro e conciso le conseguenze di tale atto, in particolare l’estinzione del giudizio e la gestione delle spese legali. Analizziamo la vicenda per comprendere meglio il funzionamento di questo meccanismo processuale.
I Fatti del Caso: Dall’Appello alla Rinuncia
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un privato cittadino avverso un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello. Il ricorso era diretto contro una società di costruzioni. Tuttavia, in un momento successivo alla proposizione del ricorso, lo stesso cittadino ha deciso di fare un passo indietro, presentando una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La Decisione della Corte e l’Importanza della Rinuncia al Ricorso
Di fronte a questa dichiarazione, la Suprema Corte non è entrata nel merito della questione, ma si è concentrata sull’atto di rinuncia. Dopo aver verificato la sua validità formale, il Presidente titolare della sezione ha emesso un decreto con il quale ha dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio. Questa decisione evidenzia come la volontà della parte di non proseguire con l’impugnazione sia determinante per la sorte del processo.
Le Motivazioni
Le motivazioni del decreto si fondano su tre pilastri normativi e procedurali:
1. Conformità ai Requisiti di Legge: La Corte ha rilevato che la rinuncia presentata possedeva tutti i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile. Questi articoli disciplinano le modalità con cui la rinuncia deve essere effettuata per essere considerata valida ed efficace.
2. Procedura Semplificata: La decisione è stata presa tramite decreto, una forma più snella rispetto alla sentenza. Ciò è stato possibile grazie alla modifica dell’articolo 391 c.p.c. introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, che permette di dichiarare l’estinzione in questo modo quando non ci sono questioni complesse da risolvere.
3. Mancata Previsione sulle Spese: Aspetto di grande rilevanza pratica è la decisione sulle spese legali. La Corte ha ritenuto di non dover provvedere in merito, poiché la società contro cui era stato diretto il ricorso (la parte “intimata”) non aveva svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di cassazione. In assenza di un impegno difensivo, non sorgono costi da rimborsare.
Le Conclusioni
Il decreto esaminato offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che una rinuncia al ricorso, se correttamente formalizzata, porta a una rapida e definitiva chiusura del procedimento. In secondo luogo, chiarisce un principio fondamentale in materia di spese legali: il diritto al rimborso delle spese è strettamente collegato all’effettiva attività difensiva svolta. Se la parte resistente rimane inattiva, il rinunciante non sarà tenuto a sostenerne i costi legali. Questa pronuncia ribadisce l’efficienza degli strumenti processuali volti a deflazionare il contenzioso, valorizzando la volontà delle parti di porre fine a una lite.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia possiede i requisiti richiesti dalla legge, il giudizio viene dichiarato estinto, ponendo fine al procedimento in quella fase.
In caso di rinuncia al ricorso, chi paga le spese legali?
Secondo il provvedimento, non vi è luogo a una condanna alle spese se la parte avversaria (intimata) non ha svolto alcuna attività difensiva nel giudizio.
Con quale tipo di provvedimento la Corte dichiara l’estinzione per rinuncia?
La Corte di Cassazione può dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia attraverso un decreto, come previsto dall’articolo 391 del codice di procedura civile.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20798 Anno 2025
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 23/07/2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 20798 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 22224/2021
DECRETO
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME rappresentato e difes o dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALEC.C.I. SUD RAGIONE_SOCIALE
-intimata – per la cassazione del l’ordinanza della Corte d’Appello di Napoli, n.rep.443/2021 pubblicato in data 28 gennaio 2021;
Il Presidente titolare
letta la rinuncia al ricorso proposto da NOMECOGNOME
rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decre to ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l ‘ intimato svolto attività difensiva;
PER QUESTI MOTIVI
dichiara estinto il giudizio.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci
RG 22224-2021
Numero registro generale 22224/2021
Numero sezionale 805/2025
Numero di raccolta generale 20798/2025
Data pubblicazione 23/07/2025
giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Il Presidente titolare NOME COGNOME
RG 22224-2021