Rinuncia al Ricorso: Guida alla Estinzione del Giudizio in Cassazione
La rinuncia al ricorso rappresenta un istituto fondamentale nel diritto processuale civile, consentendo alle parti di porre fine a una controversia in modo consensuale, anche nella fase più alta del giudizio, quella davanti alla Corte di Cassazione. Un recente decreto della Suprema Corte offre lo spunto per analizzare come funziona questo meccanismo e quali sono le sue conseguenze pratiche, in particolare l’estinzione del giudizio.
I Fatti del Caso: Una Decisione Concorde tra le Parti
La vicenda processuale analizzata nasce da un ricorso per la cassazione di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse entrare nel merito della questione, le parti ricorrenti hanno deciso di fare un passo indietro, depositando un atto formale di rinuncia al ricorso.
Questo atto non è rimasto unilaterale. La controparte, costituitasi nel giudizio come controricorrente, ha infatti accettato la rinuncia. Questo consenso reciproco è un elemento chiave che spiana la strada verso la conclusione anticipata del processo.
La Decisione della Corte di Cassazione
A seguito del deposito dell’atto di rinuncia e della relativa accettazione, la cancelleria della Corte ne ha dato comunicazione a tutti i difensori costituiti. Verificata la regolarità della procedura, il Presidente titolare della sezione, con un decreto, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La Corte ha inoltre specificato che non vi era luogo a provvedere sulle spese legali relative alla fase di cassazione, conformemente a quanto previsto dalla legge.
Le Motivazioni: Requisiti e Conseguenze della Rinuncia al Ricorso
La decisione del Presidente si fonda su una precisa base normativa, delineata dagli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile. La Corte ha innanzitutto verificato la presenza dei requisiti essenziali:
1. Atto di Rinuncia: La parte ricorrente ha depositato un atto formale, manifestando in modo inequivocabile la volontà di abbandonare l’impugnazione.
2. Accettazione: La controparte ha accettato tale rinuncia. L’accettazione è cruciale perché assicura che entrambe le parti concordino sulla fine della lite, evitando che una parte possa subire pregiudizi dalla chiusura del processo.
3. Comunicazione: La cancelleria ha correttamente informato i difensori, garantendo il rispetto del contraddittorio anche in questa fase finale.
L’articolo 391 c.p.c., come modificato nel tempo, consente di dichiarare l’estinzione con un decreto presidenziale, una procedura più snella rispetto alla sentenza. Questo è possibile proprio perché la rinuncia accettata elimina la materia del contendere, rendendo superfluo un esame approfondito del merito.
Riguardo alle spese, la motivazione si basa sul quarto comma dell’art. 391 c.p.c., il quale stabilisce che in caso di rinuncia accettata, non si procede a una condanna alle spese. Si presume infatti un accordo implicito tra le parti anche su questo aspetto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La dichiarazione di estinzione del giudizio tramite decreto presidenziale per rinuncia al ricorso ha conseguenze molto chiare e definitive. Innanzitutto, il processo di cassazione si chiude immediatamente. Di conseguenza, la sentenza impugnata, quella della Corte d’Appello, diventa definitiva e non più contestabile.
Per le parti, questo istituto offre un modo efficiente per concludere una lite, risparmiando tempo e risorse che sarebbero state impiegate per attendere la decisione finale della Corte. La previsione normativa sulla mancata pronuncia sulle spese incentiva ulteriormente la ricerca di accordi transattivi che portino alla rinuncia, consolidando la funzione deflattiva del contenzioso di questo strumento processuale.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia viene accettata dalla controparte e sono rispettati i requisiti formali, il giudizio viene dichiarato estinto. Questo significa che il processo si conclude senza una decisione sul merito e la sentenza precedentemente impugnata diventa definitiva.
È sempre necessaria l’accettazione della controparte per rendere efficace la rinuncia?
Sì, come evidenziato nel decreto, l’accettazione da parte del controricorrente è un requisito fondamentale affinché la Corte possa dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile.
Chi paga le spese del giudizio di Cassazione in caso di rinuncia al ricorso?
In base all’art. 391, quarto comma, del codice di procedura civile, quando la rinuncia viene accettata, la Corte non provvede alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Si presume che le parti abbiano trovato un accordo anche su questo punto.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20593 Anno 2025
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 22/07/2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 20593 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 168/2025
DECRETO
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo n.1659/2024 pubblicata in data 16 ottobre 2024;
Il Presidente titolare
letta la rinuncia al ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME accettata dal controricorrente;
rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022;
rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decre to ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
RG 168-2025
PER QUESTI MOTIVI
Numero registro generale 168/2025
Numero sezionale 804/2025
Numero di raccolta generale 20593/2025
Data pubblicazione 22/07/2025
dichiara estinto il giudizio.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Il Presidente titolare NOME COGNOME
RG 168-2025