Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 20831 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20831 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2019
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 25178-2018 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e ende unitamente all’avvocato dif NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO NOME COGNOME PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimati –
avverso la sentenza 12466/2017 della CORTE SUPREMA DI n. CASSAZIONE di ROMA, depositata il 18/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME
Ritenuto che, con ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391 -bis c.p.c., NOME COGNOME ha chiesto correggersi la sentenza di questa Corte, Terza Sezione civile, n. 12466 del 18 maggio 2017, assumendo la sussistenza di un “contrasto tra dispositivo e motivazione” in relazione alla dichiarata infondatezza del quinto motivo di ricorso principale, distinto dal n. rg. 3749/2015, proposto da esso COGNOME nei confronti della Curatela RAGIONE_SOCIALE NOME Gabriel e della Presidenza del Consiglio dei ministri contro la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1559/2014, che lo aveva condannato al pagamento, in solido, della somma di euro 112.827,00, oltre accessori;
che non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Curatela Fallimento NOME COGNOME e della Presidenza del Consiglio dei ministri;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è st ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Considerato che il ricorrente, con atto dal medesimo sottoscritto, unitamente alla sottoscrizione dei propri difensori, ha rinunciato al proposto ricorso per correzione di errore materiale -bis ex art. 391 c.p.c.;
che, pertanto, trattasi di rinuncia rituale ai sensi dell’art. c.p.c., cui consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, sen
necessità di regolamentazione delle relative in assenza di attività difensiva delle parti intimate.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l’estinzione del presente giudizio per correzione di errore materiale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 30 maggio 2019.
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Roma,
2 A.2019