Rinuncia al ricorso: Guida all’estinzione del processo in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come una controversia legale possa concludersi prima di una decisione di merito, attraverso l’istituto della rinuncia al ricorso. Questo strumento processuale, se utilizzato correttamente, permette alle parti di porre fine a un giudizio in modo consensuale, con importanti conseguenze anche sulla gestione delle spese legali. Analizziamo come la Corte di Cassazione ha applicato la normativa vigente in un caso concreto di rinuncia accettata dalla controparte.
I Fatti del Caso: Una Controversia Conclusa Volontariamente
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un gruppo di soggetti contro un’ordinanza emessa dal Tribunale di Crotone. Prima che la Corte potesse esaminare il merito della questione, i ricorrenti hanno compiuto un passo decisivo: hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso. Questo atto è stato sottoscritto personalmente da tutte le parti interessate, a garanzia della loro effettiva volontà di abbandonare l’impugnazione.
Un elemento cruciale della vicenda è che la parte avversa, il controricorrente, ha formalmente accettato tale rinuncia tramite il proprio legale. Questa accettazione ha completato il quadro procedurale, aprendo la strada a una specifica decisione da parte della Corte.
La Decisione della Corte e l’Importanza della Rinuncia al Ricorso
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia formalizzata e dell’accettazione della controparte, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Questo significa che il processo si è concluso definitivamente, senza che i giudici entrassero nel merito delle questioni sollevate nel ricorso. La decisione non valuta chi avesse ragione o torto, ma si limita a certificare la fine del contenzioso per volontà delle parti.
Le Motivazioni: L’Applicazione dell’Art. 391 c.p.c.
La base giuridica della decisione risiede nell’articolo 391, comma 4, del Codice di Procedura Civile. La Corte ha rilevato che, essendo intervenuta l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, non era necessario provvedere alla liquidazione delle spese legali. La norma citata prevede infatti che, in caso di rinuncia accettata, il giudice non si pronunci sulle spese. Ciascuna parte, salvo accordi diversi, sostiene i costi che ha affrontato fino a quel momento. Questa disposizione incentiva la risoluzione consensuale delle liti, evitando ulteriori aggravi economici e processuali una volta che la parte che ha promosso il giudizio decide di desistere.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia al Ricorso
La pronuncia in esame conferma un principio fondamentale della procedura civile: la volontà delle parti può porre fine a un processo. La rinuncia al ricorso, quando accettata, è uno strumento efficace per chiudere una controversia in modo rapido e definitivo. L’implicazione pratica più rilevante riguarda le spese legali: l’accettazione della controparte neutralizza la regola generale secondo cui il rinunciante dovrebbe rimborsare le spese all’avversario. Questa ordinanza ribadisce che la chiusura concordata del contenzioso comporta che il giudice non intervenga sulla ripartizione dei costi, semplificando ulteriormente l’uscita dal processo.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la parte che ha promosso il giudizio deposita un atto formale di rinuncia, il processo si avvia verso la sua conclusione anticipata. Come stabilito nel caso di specie, il giudizio viene dichiarato estinto.
Perché è importante l’accettazione della controparte in caso di rinuncia al ricorso?
L’accettazione da parte del controricorrente è fondamentale per determinare il regime delle spese legali. Come evidenziato dall’ordinanza, se la rinuncia è accettata, il giudice non emette una pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.
Chi paga le spese legali se il giudizio si estingue per rinuncia accettata?
In base alla decisione e alla norma applicata, la Corte non provvede a regolare le spese. Ciò significa che, salvo diverso accordo tra le parti, ciascuna di esse si fa carico dei costi legali che ha sostenuto fino a quel momento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3024 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3024 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1461/2024 R.G. proposto da : COGNOME, COGNOME COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME rappresentati e difesi dall’avv. COGNOME con domicilio digitale in atti. -RICORRENTI- contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME con domicilio digitale in atti.
-CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CROTONE n. 1227/2022, depositata il 28/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
-i ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente dagli interessat i ed accettata dall’avv. COGNOME
-ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c. non deve provvedersi sulle spese, data l’intervenuta accettazione del controricorrente.
dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda