Rinuncia al Ricorso: Guida Pratica all’Estinzione del Giudizio di Cassazione
L’istituto della rinuncia al ricorso rappresenta un momento cruciale nel processo civile, segnando la volontà di una parte di non proseguire con l’impugnazione. Questa decisione ha conseguenze definitive, come l’estinzione del giudizio, chiudendo di fatto la controversia in quella specifica sede. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico di come questo meccanismo funzioni e quali siano i suoi effetti diretti sul procedimento e sulle parti coinvolte.
I Fatti del Caso: Un Percorso Processuale Interrotto
La vicenda processuale ha origine da un ricorso per cassazione proposto da due privati cittadini avverso una sentenza della Corte d’Appello. A tale iniziativa si era opposta una società di cartolarizzazione, costituendosi come controricorrente. Nel medesimo procedimento, era stato presentato anche un ricorso incidentale da parte di una terza interessata, che a sua volta contestava la decisione di secondo grado.
Tuttavia, prima che la Corte potesse entrare nel merito delle questioni sollevate, i ricorrenti principali hanno depositato un atto formale di rinuncia al ricorso. Questo atto ha cambiato radicalmente il corso del giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della rinuncia, la Corte di Cassazione ha osservato che a tale decisione aveva aderito non solo la società controricorrente, ma anche la ricorrente incidentale. Quest’ultima, in modo esplicito, ha dichiarato di rinunciare a sua volta al proprio ricorso incidentale. Di fronte a questa concorde volontà delle parti di porre fine al contenzioso, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Inoltre, ha stabilito di non procedere a una pronuncia sulle spese processuali, applicando una specifica disposizione del codice di rito.
Analisi della Rinuncia al Ricorso e le sue Conseguenze
L’ordinanza in esame è emblematica perché illustra in modo chiaro e lineare la disciplina della rinuncia al ricorso e i suoi effetti, regolati dagli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile.
I Requisiti della Rinuncia Rituale
Perché sia efficace, la rinuncia deve essere ‘rituale’, ovvero deve rispettare i requisiti di forma previsti dall’art. 390 c.p.c. Deve essere un atto formale, sottoscritto dalla parte o dal suo avvocato munito di mandato speciale, e deve essere notificato alle altre parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse. Nel caso di specie, la Corte ha verificato la conformità della rinuncia a tali requisiti.
L’Estinzione del Giudizio come Effetto Automatico
L’effetto principale della rinuncia è l’estinzione del giudizio, come previsto dall’art. 391, comma 1, c.p.c. Una volta che la rinuncia è formalizzata e, se necessario, accettata dalle altre parti, il processo si chiude senza che i giudici si pronuncino sul merito delle questioni. È importante notare che anche il ricorso incidentale è venuto meno, in quanto la parte che lo aveva proposto ha espressamente aderito alla rinuncia principale.
La Disciplina delle Spese Legali
Un aspetto di grande interesse pratico riguarda le spese legali. L’art. 391, comma 4, c.p.c. stabilisce che il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo. Tuttavia, la Corte in questo caso ha ritenuto di non dover emettere alcuna pronuncia sulle spese. Questo suggerisce che, data l’adesione di tutte le parti alla rinuncia, potrebbe esserci stato un accordo extragiudiziale o che la Corte abbia semplicemente applicato il principio secondo cui la dichiarazione di estinzione per rinuncia accettata non richiede una statuizione sulle spese, che restano a carico di chi le ha sostenute.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione su una semplice constatazione fattuale e sulla diretta applicazione delle norme processuali. Il cuore della motivazione risiede nel recepimento dell’atto di rinuncia al ricorso principale depositato dai ricorrenti. La Corte ha verificato che tale atto fosse stato regolarmente formalizzato e che avesse ricevuto l’adesione delle altre parti processuali, inclusa la ricorrente incidentale, la quale ha a sua volta rinunciato al proprio gravame. Trattandosi di una rinuncia ‘rituale’ ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la conseguenza non poteva che essere l’estinzione del giudizio di legittimità, come imperativamente previsto dall’art. 391, comma 1, c.p.c. La mancata pronuncia sulle spese è motivata dall’applicazione del quarto comma dello stesso articolo, che in caso di rinuncia accettata lascia la regolamentazione delle spese all’accordo tra le parti.
le conclusioni
L’ordinanza conferma che la rinuncia al ricorso è uno strumento processuale efficace per concludere una controversia in modo definitivo. Per le parti, rappresenta una scelta strategica che può derivare da una rivalutazione delle probabilità di successo, dal raggiungimento di un accordo transattivo o da altre considerazioni di opportunità. La decisione evidenzia l’importanza di formalizzare correttamente la rinuncia e di ottenere l’adesione delle altre parti per evitare contestazioni e per definire chiaramente anche il profilo delle spese legali. Per gli avvocati, questo caso ribadisce la necessità di gestire con attenzione la fase conclusiva del giudizio, assicurandosi che la volontà del cliente di porre fine alla lite sia tradotta in atti processuali conformi alla legge, garantendo così un’uscita ‘pulita’ dal contenzioso.
Cosa accade se una parte rinuncia al proprio ricorso in Cassazione?
La rinuncia formale al ricorso, se accettata dalle altre parti, determina l’estinzione del giudizio. Ciò significa che il processo si conclude senza una decisione nel merito da parte della Corte.
La rinuncia di chi ha proposto il ricorso principale ha effetti anche sul ricorso incidentale?
Sì, soprattutto se, come nel caso di specie, la parte che ha proposto il ricorso incidentale aderisce alla rinuncia e rinuncia espressamente anche al proprio gravame. L’intero giudizio viene così estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia?
In base all’art. 391, comma 4, c.p.c., di norma il rinunciante paga le spese. Tuttavia, se vi è accordo tra le parti o in casi come quello descritto, dove tutte le parti aderiscono, la Corte può non emettere alcuna pronuncia sulle spese, lasciando che ogni parte sostenga i propri costi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10520 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10520 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22319/2023 R.G. proposto da : COGNOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in VERONA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
contro
FINO RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in VERONA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonchè contro
sul controricorso incidentale proposto da COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
-ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1774/2023 depositata il 06/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
I Sig.ri NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1774/2023 del 6.9.2023.
La FINO RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Ha altresì depositato controricorso e ricorso incidentale la sig.ra NOME COGNOME la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale proposto dai sig.ri COGNOME COGNOME nonché la conferma delle conclusioni da lei formulate nel giudizio d’appello.
È stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., per la presenza di profili di inammissibilità. A seguito del deposito di istanza di trattazione, ai sensi dell’art. 380 -bis, comma 2, c.p.c., il ricorso è stato quindi rimesso all’adunanza camerale per la trattazione.
CONSIDERATO CHE
Anteriormente all’udienza i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso principale.
A tale rinuncia ha aderito la controricorrente e ricorrente incidentale COGNOME dichiarando espressamente di rinunciare anche al proprio ricorso incidentale.
Si tratta di rinuncia rituale, in quanto conforme ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., con conseguente estinzione del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391, 1° comma, c.p.c.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, trovando nella specie applicazione il disposto di cui a ll’art. 391, 4° comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza