Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Quando l’Accordo Mette Fine alla Lite
Nel complesso mondo della giustizia civile, non tutte le controversie si concludono con una sentenza che stabilisce chi ha torto e chi ha ragione. Esistono strumenti procedurali che permettono di chiudere un contenzioso in modo alternativo. Uno di questi è la rinuncia al ricorso, un istituto che assume particolare rilevanza quando le parti trovano un accordo extragiudiziale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico di come questo meccanismo funzioni, portando all’estinzione del giudizio.
Il Contesto Processuale: Dal Ricorso all’Accordo
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. La ricorrente aveva impugnato la decisione di secondo grado, che aveva respinto le sue richieste. La controparte si era costituita in giudizio depositando un controricorso per difendere la sentenza d’appello.
Il processo sembrava destinato a seguire il suo iter ordinario, ma un evento ha cambiato radicalmente il corso delle cose: le parti in causa hanno raggiunto un “accordo transattivo a definizione della lite”. Questo accordo ha risolto la disputa al di fuori delle aule di tribunale, rendendo superflua una pronuncia della Suprema Corte.
La Rinuncia al Ricorso come Strumento di Definizione
A seguito dell’accordo, la parte ricorrente ha compiuto il passo formale necessario per chiudere il procedimento: ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Si tratta di una dichiarazione unilaterale con cui si manifesta la volontà di non proseguire con l’impugnazione.
Affinché la rinuncia sia efficace e porti all’estinzione, è fondamentale che rispetti le forme previste dall’art. 390 del codice di procedura civile. Inoltre, è cruciale la posizione della controparte. In questo caso, la controricorrente ha dichiarato di aderire alla rinuncia, accettandola pienamente. Un elemento di particolare importanza è che, nell’aderire, la controricorrente ha anche rinunciato alle spese del giudizio, una concessione probabilmente parte dell’accordo transattivo complessivo.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, preso atto della situazione, non ha fatto altro che applicare le norme procedurali pertinenti. La motivazione alla base della sua decisione è chiara e lineare. L’atto di rinuncia al ricorso è stato depositato nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 390 c.p.c. La controricorrente ha formalmente aderito a tale rinuncia. Questi due elementi combinati impongono al giudice di dichiarare l’estinzione del giudizio.
Inoltre, la Corte ha specificato perché non vi fosse luogo a una pronuncia sulle spese legali. La regola generale vorrebbe che la parte che rinuncia sia condannata a pagare le spese alla controparte. Tuttavia, poiché la controricorrente ha esplicitamente rinunciato alle spese nell’atto di adesione, la Corte non ha emesso alcuna statuizione in merito. La volontà delle parti, cristallizzata nell’accordo e negli atti processuali conseguenti, ha prevalso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia al Ricorso
Questa ordinanza evidenzia l’importanza e l’efficacia degli accordi transattivi come strumento di risoluzione delle controversie, anche quando la lite è giunta al suo ultimo grado di giudizio. La rinuncia al ricorso rappresenta la formalizzazione processuale di tale accordo, consentendo una chiusura rapida e definitiva del contenzioso.
Per le parti, ciò significa un notevole risparmio di tempo, costi e incertezza legati all’esito del giudizio di Cassazione. Per il sistema giudiziario, rappresenta un alleggerimento del carico di lavoro, permettendo di concentrare le risorse su casi che non possono essere risolti consensualmente. La vicenda dimostra come il dialogo e la negoziazione tra le parti possano rappresentare la via più vantaggiosa per porre fine a una lite, con il processo che funge da cornice per ratificare la volontà conciliativa raggiunta.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia viene formalizzata secondo le regole procedurali e accettata dalle altre parti costituite, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio. Questo significa che il processo si chiude definitivamente senza una decisione nel merito.
Chi paga le spese legali in caso di rinuncia al ricorso?
Di norma, la parte che rinuncia è tenuta a rimborsare le spese legali alla controparte. Tuttavia, come dimostra questo caso, se la controparte, nell’aderire alla rinuncia, dichiara a sua volta di rinunciare alle spese, la Corte non emette alcuna condanna al pagamento.
È possibile raggiungere un accordo e rinunciare al ricorso anche in una fase avanzata del processo?
Sì, il provvedimento in esame conferma che le parti possono trovare un accordo transattivo e procedere con la rinuncia al ricorso anche quando il giudizio di Cassazione è già in una fase avanzata, come in questo caso, dove era già stata fissata la camera di consiglio per la decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15900 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15900 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30287/2019 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3406/2019, depositata il 19/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3406/2019, che aveva rigettato il gravame della ricorrente.
Ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Gli intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno proposto difese.
Con atto depositato il 28 settembre 2023 il Consigliere delegato dal Presidente della seconda sezione civile ha proposto la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis , primo comma c.p.c.
Il ricorrente ha chiesto la decisione ai sensi del secondo comma dell’art. 380 -bis c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
In data 3 giugno 2024 la ricorrente ha depositato atto con il quale, comunicato che tra le parti è stato ‘raggiunto un accordo transattivo a definizione della lite’, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ricorso al quale la controricorrente ha dichiarato di aderire, rinunciando alle spese del presente giudizio.
L’atto di rinuncia rispetta le prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c. Non vi è pronuncia sulle spese, avendo la controricorrente aderito alla rinuncia al ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della seconda