Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Attenzione alle Spese Legali
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che può chiudere definitivamente una controversia, specialmente quando le parti raggiungono un accordo. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che le formalità sono essenziali per evitare spiacevoli sorprese, come la condanna al pagamento delle spese legali nonostante un’intesa raggiunta. Analizziamo il caso per capire come agire correttamente.
Il Contesto del Caso: Un Accordo Non Formalizzato
Una società costruttrice in liquidazione aveva impugnato in Cassazione una sentenza della Corte d’Appello. La controparte si era costituita in giudizio depositando un controricorso. Successivamente, le parti raggiungevano un accordo transattivo e la società ricorrente depositava un atto di rinuncia al ricorso, chiedendo che le spese di lite fossero compensate come pattuito privatamente.
Tuttavia, emergevano due criticità procedurali:
1. L’accordo transattivo non veniva depositato agli atti del processo.
2. La controparte non depositava un atto di adesione alla rinuncia, accettando la compensazione delle spese.
Questa situazione creava un vuoto formale che la Corte di Cassazione è stata chiamata a colmare, dovendo decidere sulla sorte delle spese del giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte, pur prendendo atto della volontà della ricorrente di abbandonare il giudizio, ha dichiarato l’estinzione del processo. La questione cruciale, però, riguardava le spese legali. Nonostante l’esistenza di un accordo menzionato dalla ricorrente, la Corte ha condannato quest’ultima a rimborsare integralmente le spese legali sostenute dalla controparte per il giudizio di Cassazione.
La Corte ha liquidato le spese in euro 3.200, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, ponendole a carico della società che aveva rinunciato.
Le Motivazioni della condanna nella rinuncia al ricorso
La decisione si fonda su una precisa regola del codice di procedura civile, in particolare sull’ultimo comma dell’articolo 391. La norma stabilisce che, in caso di rinuncia, il giudice deve pronunciarsi sulle spese. Il principio applicato è quello di causalità: la parte che ha introdotto il giudizio (la ricorrente), e che poi vi rinuncia, è colei che ha dato causa alla necessità per la controparte di difendersi e sostenere dei costi.
In assenza di un’accettazione formale della rinuncia da parte del controricorrente o del deposito dell’accordo che prevedeva la compensazione delle spese, il giudice non ha potuto fare altro che applicare la regola generale. L’esistenza di un accordo privato, se non formalizzato nel processo, rimane irrilevante ai fini della decisione sulle spese. La mancata adesione della controparte e il mancato deposito del patto transattivo hanno reso inapplicabile la richiesta di compensazione, obbligando la Corte a condannare la parte rinunciante.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per chi Rinuncia
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per avvocati e parti processuali. Quando si decide per una rinuncia al ricorso a seguito di un accordo, non è sufficiente depositare il solo atto di rinuncia. Per evitare una condanna alle spese, è indispensabile assicurarsi che:
1. L’accordo transattivo che regola anche le spese legali venga formalmente depositato nel fascicolo telematico del processo.
2. In alternativa, che la controparte depositi un atto di accettazione della rinuncia, in cui dichiara di aderire alla richiesta di compensazione delle spese.
Senza questi adempimenti formali, il principio di causalità prevale e la parte che rinuncia sarà quasi certamente condannata a pagare i costi del giudizio che ha essa stessa promosso e poi abbandonato.
Chi paga le spese se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
Di norma, la parte che rinuncia al ricorso è condannata a pagare le spese legali della controparte, in base al principio per cui chi ha dato causa al giudizio deve farsene carico. La condanna può essere evitata solo se c’è un accordo diverso, formalizzato nel processo.
Un accordo tra le parti per compensare le spese è sufficiente a evitare la condanna?
No, non è sufficiente che l’accordo esista. Per essere efficace nel processo, l’accordo transattivo deve essere depositato agli atti oppure la controparte deve accettare formalmente la rinuncia con la compensazione delle spese.
Cosa succede se la controparte non accetta formalmente la rinuncia al ricorso?
Se la controparte non deposita un atto di adesione alla rinuncia (e l’accordo non è stato depositato), il giudice è tenuto a decidere sulle spese. In questo caso, applicherà la regola generale e condannerà la parte rinunciante al pagamento delle spese sostenute dalla controparte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3023 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3023 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18801/2019 R.G. proposto da :
COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE , che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE; -ricorrente- contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PERUGIA n. 103/2019, depositata il 19/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 103/2019.
Ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Con atto datato 7 novembre 2024 la ricorrente ha dichiarato che il ’16 dicembre 2019 le parti hanno definito transattivamente le reciproche pretese, con spese di lite compensate’ e di rinunciare al ricorso per cassazione.
L’atto di rinuncia è conforme alle prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c.
La ricorrente ha chiesto di compensare le spese del presente giudizio. In mancanza di adesione del controricorrente e a fronte anche del mancato deposito dell’accordo transattivo, occorre ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c. pronunciare la condanna della ricorrente, che ha dato causa al giudizio e quindi alle spese, al pagamento delle medesime in favore del controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.200, di cui 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione