Rinuncia al Ricorso: Una Guida Pratica alle Conseguenze sulle Spese Legali
Intraprendere un percorso giudiziario comporta valutazioni strategiche continue. Una di queste è la possibilità di una rinuncia al ricorso, un atto che può chiudere un capitolo processuale ma che porta con sé importanti conseguenze economiche. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre uno spunto prezioso per comprendere chi paga le spese legali quando un’impugnazione viene abbandonata, soprattutto se la controparte non accetta la rinuncia.
I Fatti del Caso: Un Percorso Giudiziario Interrotto
Una società in liquidazione aveva impugnato una decisione della Corte d’Appello di Milano. Quest’ultima aveva già dichiarato l’appello inammissibile, ritenendo che non avesse “alcuna ragionevole probabilità di accoglimento”. Nonostante ciò, la società aveva deciso di proseguire, presentando ricorso in Cassazione.
La società convenuta, una residenza sanitaria assistenziale, si è difesa presentando un controricorso. Tuttavia, prima che la Corte Suprema potesse decidere sul merito, è avvenuto un colpo di scena: la società ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso.
La Mancata Adesione della Controparte
Un dettaglio cruciale del caso è che la società convenuta non ha aderito alla rinuncia. Questo significa che non ha accettato di chiudere la questione senza una pronuncia sulle spese. Di conseguenza, la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere non sul ricorso originario, ma sulle conseguenze economiche della sua interruzione.
La Decisione della Corte di Cassazione: Estinzione e Condanna alle Spese
La Corte, preso atto della rinuncia, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Questo è l’esito procedurale standard quando un ricorso viene ritirato. La questione centrale, però, riguardava le spese legali sostenute dalla società convenuta per difendersi.
La decisione è stata netta: la società ricorrente, che aveva rinunciato all’impugnazione, è stata condannata a pagare integralmente le spese del giudizio in favore della controparte. L’importo è stato liquidato in 5.200 euro, oltre a 200 euro per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge.
Le Motivazioni: L’Applicazione del Principio di Causalità nella Rinuncia al Ricorso
La Corte ha basato la sua decisione sul principio di causalità. Questo principio stabilisce che la parte che ha dato origine al procedimento giudiziario, e che poi decide di interromperlo, deve farsi carico dei costi che la sua iniziativa ha generato per la controparte. Anche se il processo si estingue senza una sentenza che stabilisca chi ha torto o ragione nel merito, è innegabile che la parte convenuta abbia dovuto sostenere dei costi per difendersi.
La rinuncia, quindi, non cancella le conseguenze economiche del ricorso. Il fatto di aver avviato l’impugnazione è la “causa” delle spese sostenute dalla controparte. Di conseguenza, chi rinuncia è tenuto a rimborsarle. La Corte ha richiamato una sua precedente pronuncia (Cass. 10140/2020) per rafforzare questo orientamento consolidato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per Chi Intende Rinunciare a un Ricorso
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque sia coinvolto in un contenzioso: la rinuncia al ricorso è una scelta strategica che deve essere ponderata attentamente, specialmente dal punto di vista economico. Ritirare un’impugnazione non è un’azione a costo zero. Salvo diverso accordo tra le parti (ad esempio, un’accettazione della rinuncia senza pretese sulle spese), la regola generale è che chi rinuncia paga. Questo serve a tutelare la parte che è stata costretta a difendersi in un giudizio poi abbandonato, garantendole il ristoro delle spese legali sostenute.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso per Cassazione?
Il giudizio viene dichiarato estinto, il che significa che il processo si conclude senza una decisione sul merito della questione.
Se la parte avversa non accetta la rinuncia, chi è tenuto a pagare le spese legali?
Le spese legali sono a carico della parte che ha rinunciato al ricorso. La mancata accettazione da parte della controparte impone alla Corte di pronunciarsi sulla liquidazione delle spese.
Su quale principio si basa la condanna alle spese in caso di rinuncia non accettata?
La condanna si basa sul principio di causalità. Secondo questo principio, la parte che ha dato causa al giudizio, avviando un’impugnazione poi abbandonata, è responsabile dei costi che la sua azione ha imposto alla controparte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19986 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19986 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37233/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) , che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3493/2019, depositata il 4/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza 4 ottobre 2019, n. 3493 della Corte d’appello di Milano, che ha dichiarato inammissibile l’appello fatto valere dalla ricorrente in quanto ‘non presenta alcuna ragionevole probabilità di accoglimento’.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, anzitutto eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 348 -bis c.p.c.
Con atto datato 8 aprile 2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione.
L’atto di rinuncia è conforme ai requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c.
Non avendo la controricorrente aderito alla rinuncia, vi è luogo alla liquidazione delle spese, che vengono poste a carico della ricorrente in base al principio di causalità (v., ex multis , Cass. 10140/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda