Rinuncia al Ricorso: Conseguenze sulle Spese Legali in Assenza di Accettazione
Nel processo civile, la rinuncia al ricorso è un atto che pone fine a un contenzioso, ma le sue conseguenze, specialmente in termini di spese legali, non sono sempre scontate. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: se la controparte non accetta la rinuncia, il rinunciante è tenuto a sostenere i costi del giudizio. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Una società di servizi idrici aveva impugnato una sentenza del Tribunale di primo grado, presentando ricorso presso la Corte di Cassazione. Due cittadini, controparti nel giudizio, si erano costituiti presentando un controricorso per difendere le proprie ragioni.
Tuttavia, prima che la Corte fissasse l’udienza per la discussione, la società ricorrente depositava un atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione della causa. A questo punto, si è verificato un passaggio cruciale: le parti controricorrenti non hanno aderito a tale atto, ovvero non hanno accettato la rinuncia.
La Rinuncia al Ricorso e la Disciplina delle Spese
Il Codice di Procedura Civile, all’articolo 390, prevede che la parte possa rinunciare al ricorso. L’effetto principale di tale atto è l’estinzione del processo. Tuttavia, la gestione delle spese legali segue una regola precisa, delineata dall’articolo 391 c.p.c.
La questione centrale del caso in esame è proprio questa: cosa accade quando la rinuncia non viene accettata dalla controparte? La mancata accettazione non impedisce l’estinzione del giudizio, ma ha un impatto diretto sulla condanna alle spese. In assenza di un accordo tra le parti (che si manifesta con l’accettazione), la legge presume una “soccombenza virtuale” del rinunciante, ponendo a suo carico le spese sostenute dalla controparte fino a quel momento.
Le Motivazioni della Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, applicando rigorosamente la normativa, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Constatando però la mancata accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti, ha proceduto alla condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La motivazione è chiara: la rinuncia al ricorso, senza l’accettazione delle altre parti, equivale a un’implicita ammissione della probabile infondatezza delle proprie ragioni. La controparte, che ha dovuto sostenere costi per difendersi da un’impugnazione poi abbandonata, ha diritto al rimborso di tali spese. La Corte ha quindi liquidato un importo complessivo, specificando la quota per onorari e quella per spese generali, disponendone la distrazione in favore del difensore dei controricorrenti, che si era dichiarato antistatario.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura civile: la decisione di abbandonare un’impugnazione non è priva di conseguenze economiche. Chi intraprende un’azione legale e poi vi rinuncia deve essere consapevole che, in mancanza di un accordo con la controparte, sarà tenuto a farsi carico delle spese legali. La rinuncia al ricorso estingue sì il processo, ma non cancella l’obbligo di rifondere i costi a chi si è legittimamente difeso. Per le parti, ciò significa che è sempre opportuno cercare un accordo sulla rinuncia che includa anche la regolamentazione delle spese, per evitare una condanna automatica da parte del giudice.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso per cassazione?
Il giudizio viene dichiarato estinto, ovvero si conclude senza una decisione sul merito della questione.
La parte che rinuncia al ricorso deve sempre pagare le spese legali?
No, è tenuta al pagamento delle spese solo se le altre parti del processo non accettano la sua rinuncia. Se la rinuncia è accettata, di solito le spese vengono compensate, salvo diverso accordo tra le parti.
In questo caso specifico, perché la Corte ha condannato la società ricorrente alle spese?
La Corte ha condannato la società perché, pur avendo rinunciato al ricorso, le controparti non hanno accettato formalmente tale rinuncia. Questa mancata accettazione fa scattare l’obbligo per il rinunciante di pagare le spese del giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9926 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso 15510/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio del secondo in INDIRIZZO
Pec:
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, e domiciliati presso il domicilio digitale del medesimo pec:
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9926 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 290/2022 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 04/02/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova pubblicata in data 4/2/2022;
le parti intimate, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, hanno resistito con controricorso;
nelle more della fissazione dell’adunanza camerale per la trattazione del ricorso la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio;
la parte controricorrente non ha aderito a tale atto di rinuncia;
va pertanto dichiarata l’estinzione del ricorso per rinunzia, e in difetto della relativa accettazione la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore della parte controricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinunzia ex art. 391 c.p.c. il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.800,00 , di cui € 1.600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione