Rinuncia al Ricorso: le Conseguenze Economiche della Mancata Accettazione
Decidere di intraprendere un’azione legale comporta valutazioni strategiche complesse, e una di queste riguarda la possibilità di interrompere il percorso giudiziario. La rinuncia al ricorso è uno strumento a disposizione della parte che ha impugnato una decisione, ma le sue conseguenze, soprattutto economiche, non sono sempre scontate. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: cosa succede se la controparte non accetta la rinuncia? La risposta è netta e ha importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Una società commerciale aveva presentato un ricorso straordinario in Cassazione contro un decreto del Tribunale. Tuttavia, in un momento successivo, la stessa società ha cambiato strategia, depositando un’istanza per la cessazione della materia del contendere e, contestualmente, una formale rinuncia al ricorso. L’atto di rinuncia è stato effettuato tramite un difensore munito di procura speciale, rispettando quindi i requisiti formali richiesti dalla legge.
La Questione Giuridica sulla Rinuncia al Ricorso
Il nodo centrale della questione non era la validità della rinuncia in sé, ma le sue conseguenze a fronte della posizione assunta dalle controparti. Queste ultime, infatti, non hanno accettato la rinuncia. Al contrario, hanno depositato una memoria con cui insistevano per il rigetto del ricorso e, soprattutto, per la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese legali da loro sostenute. Si è quindi posto il problema di stabilire se, nonostante l’estinzione del processo causata dalla rinuncia, la parte rinunciante fosse comunque tenuta a farsi carico dei costi del giudizio.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha risolto la questione applicando in modo rigoroso le norme del codice di procedura civile, in particolare gli articoli 390 e 391. I giudici hanno chiarito che la rinuncia, essendo formalmente valida, è un atto idoneo a determinare l’immediata estinzione del processo. Questo effetto si produce indipendentemente dalla volontà delle altre parti.
Tuttavia, la legge disciplina specificamente il caso in cui la rinuncia non venga accettata. L’articolo 391, ultimo comma, del codice di procedura civile stabilisce che, in tale circostanza, la parte rinunciante deve essere condannata al pagamento delle spese legali. La mancata accettazione da parte dei controricorrenti, che avevano un interesse a veder definite le spese a loro favore, ha quindi attivato questa previsione normativa.
La Corte ha sottolineato che la ratio della norma è quella di tutelare la parte che è stata costretta a difendersi in un giudizio di impugnazione e che, a seguito della rinuncia unilaterale, non può essere lasciata a sopportare i costi della propria difesa. Pertanto, l’estinzione del giudizio è stata dichiarata, ma contestualmente è scattata la condanna alle spese a carico della società ricorrente.
Le Conclusioni
La decisione offre un insegnamento pratico di grande rilevanza: la rinuncia al ricorso è una scelta che estingue il contenzioso, ma non cancella le sue conseguenze economiche. Se le controparti non accettano formalmente la rinuncia, la condanna al pagamento delle spese legali è una conseguenza automatica e inevitabile per chi rinuncia. Questo principio serve a bilanciare il diritto di una parte di abbandonare un’impugnazione con il diritto dell’altra di vedere ristorati i costi sostenuti per una difesa resasi necessaria. Chiunque intenda rinunciare a un ricorso deve quindi considerare attentamente questo aspetto e, se possibile, cercare un accordo con la controparte che includa anche l’accettazione della rinuncia, per evitare l’addebito automatico delle spese di giudizio.
Cosa succede se una parte rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La rinuncia, se effettuata secondo le modalità previste dalla legge, determina l’estinzione del processo, ponendo fine al giudizio.
Se la controparte non accetta la rinuncia al ricorso, quali sono le conseguenze per chi ha rinunciato?
Anche se il processo si estingue ugualmente, la parte che ha rinunciato è tenuta per legge a pagare le spese legali sostenute dalla controparte. La mancata accettazione fa scattare automaticamente questo obbligo.
È possibile evitare di pagare le spese legali in caso di rinuncia al ricorso non accettata?
No, secondo quanto stabilito dalla Corte e previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile, la condanna alle spese è una conseguenza diretta della mancata accettazione della rinuncia da parte degli altri contendenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7581 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7581 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9370/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO CINDIRIZZOO NOME COGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME che li rappresenta e difende ;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI BARI n. 4778/2021 depositato il 30/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
La società RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Bari il 28 – 30 marzo 2023 in esito al procedimento iscritto al n. 4778 / 2021 V.G. di rigetto di reclamo ai sensi dell’art. 2674 bis c.c.
NOME e NOME COGNOME resistevano con controricorso.
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere e in ogni caso ha rinunciato al ricorso a mezzo del difensore munito di procura speciale rilasciata anche a tal fine.
RITENUTO CHE:
La rinuncia risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c e quindi è atto idoneo a determinare l’estinzione del processo (ex art. 391 cpc).
La rinuncia però non risulta accettata dalla controparte (che con la memoria ha insistito per il rigetto del ricorso e favore delle spese), sicché la Società ricorrente deve essere condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo (v. art. 391 ultimo comma cpc).
La non conformità della decisione con la proposta comporta ai sensi dell’art. 380 bis ultimo comma cpc – la non applicazione dell’art. 96 cpc .
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000,00 più 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione