Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7423 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7423 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10025/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione
-ricorrente – contro
NOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, , così elettivamente domiciliato
– controricorrente –
COGNOME NOME e COGNOME NOME
-intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 26/2023, pubblicata in data 5 gennaio 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
Fatti di causa
Il Tribunale di Genova ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Giudice di pace di Chiavari aveva condannato RAGIONE_SOCIALE a restituire, ex art. 2033 cod. civ., ad NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME le somme indebitamente versate a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione delle acque reflue.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
La ricorrente, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Ragioni della decisione
L ‘ intervenuta rinuncia esime il Collegio dallo scrutinio dei motivi
di ricorso.
La rinuncia non risulta accettata dal controricorrente, ma ciò non ne esclude la validità ed efficacia, posto che la rinuncia al ricorso non ha carattere accettizio, cosicché essa esplica effetti anche qualora il destinatario non vi abbia aderito, salvo l’onere delle spese sul rinunciante (cfr., tra le tante, Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez. 3, 11/10/2022, n. 29660).
A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese di lite nel rapporto tra la ricorrente ed il controricorrente vanno poste a carico della rinunciante e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto che con la memoria depositata il COGNOME si è limitato a prendere atto dell’intervenuta rinuncia, e vanno distratte in favore del difensore del controricorrente.
Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite con riguardo al rapporto tra la ricorrente e gli altri intimati, in difetto di attività difensiva di questi ultimi.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 -2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese
del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO, che si dichiara antistatario .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione