Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1540 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 31394/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avv. NOME COGNOME come da procura allegata al controricorso
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato –
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
e contro
RAGIONE_SOCIALE
intimata –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Napoli recante il n. 3813/2020 e pubblicata in data 10.11.2020;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 23.11.2023 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
Rilevato che:
–NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con cui era stato rigettato l ‘ appello di Terna RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. dell ‘ 1.2.2012 (che aveva a sua volta rigettato la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. proposta dalla sua dante causa RAGIONE_SOCIALE in relazione ad un incendio avvenuto il 22.3.1997, divampato sul piazzale dello stabilimento della RAGIONE_SOCIALE, allora in bonis ), ed era stata pure dichiarata l ‘ inammissibilità della domanda surrogatoria proposta da esso Actis, per sopravvenuta mancanza d ‘ interesse ad agire;
-ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE che ha anche depositato memoria, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese;
-il ricorso è stato assegnato alla trattazione in adunanza camerale sussistendo le condizioni di cui all ‘ art. 380bis c.p.c;
-ai sensi dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza nei sessanta giorni successivi all ‘ odierna adunanza camerale;
Considerato che:
N. 31934/21 R.G.
-prima dell ‘ adunanza camerale, il ricorrente ha depositato in Cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., regolarmente comunicata alle parti costituite;
-la controricorrente ha dichiarato di non accettare la rinunzia al ricorso, sicché occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità;
-il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia;
-ai sensi dell ‘ art. 391 c.p.c., le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del rinunciante, secondo la regola generale per cui questi va condannato al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. n. 9474/2020);
-nulla va disposto nei confronti degli intimati, che non hanno svolto difese;
p. q. m.
la Corte dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali di legittimità, che liquida in favore di RAGIONE_SOCIALE in € 4.000,00 per compensi , oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno