Rinuncia al ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza di Estinzione
La rinuncia al ricorso rappresenta un atto fondamentale nel processo civile, attraverso cui una parte decide volontariamente di abbandonare l’impugnazione proposta. Questa scelta processuale ha conseguenze dirette sull’esito del giudizio, come evidenziato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il provvedimento analizza un caso in cui, a seguito della rinuncia, il giudizio di legittimità è stato dichiarato estinto, con importanti precisazioni in materia di spese legali.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un privato cittadino avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. Il ricorso era stato proposto per cinque distinti motivi, contestando la decisione di secondo grado. La controparte, una società a responsabilità limitata unipersonale in fase di liquidazione, non si era tuttavia costituita nel giudizio di Cassazione, rimanendo quindi ‘intimata’, ovvero non partecipando attivamente alla difesa.
L’Atto di Rinuncia al Ricorso e la Decisione della Corte
Prima che la Corte potesse esaminare nel merito i motivi del ricorso, il cittadino ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Questo atto unilaterale ha interrotto l’iter processuale. La Corte, riunita in camera di consiglio, ha preso atto di tale rinuncia e ha proceduto a dichiarare l’estinzione dell’intero giudizio di legittimità. La decisione è stata formalizzata tramite un’ordinanza, un provvedimento che risolve questioni procedurali.
Le Motivazioni: La Rinuncia al Ricorso e l’Impatto sulle Spese Legali
La motivazione centrale dell’ordinanza si fonda sulla constatazione della avvenuta rinuncia. L’aspetto più significativo, tuttavia, riguarda la statuizione sulle spese processuali. La Corte ha chiarito che, non essendovi state difese da parte della società intimata, non era necessario provvedere alla liquidazione delle spese. In pratica, poiché la controparte non ha sostenuto costi per difendersi nel giudizio di Cassazione (non avendo nominato avvocati per questa fase), non aveva diritto ad alcun rimborso. Questo principio sottolinea che la condanna alle spese ha una funzione ristoratrice e presuppone che la parte vittoriosa abbia effettivamente affrontato dei costi per la propria difesa.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Le conclusioni che si possono trarre da questa ordinanza sono di notevole importanza pratica. In primo luogo, viene confermato che la rinuncia al ricorso è uno strumento efficace per porre fine a un contenzioso in sede di legittimità. In secondo luogo, si chiarisce che la condanna alle spese legali non è una conseguenza automatica per chi rinuncia. Se la controparte non partecipa al giudizio, non sostenendo oneri difensivi, il rinunciante non sarà tenuto a rimborsare alcunché. Questa decisione incentiva una gestione strategica del contenzioso, permettendo di chiudere una causa senza ulteriori esborsi economici quando la controparte è rimasta inattiva.
Cosa accade quando una parte decide di rinunciare a un ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione prende atto della volontà della parte e dichiara estinto il giudizio. Questo significa che il processo si conclude senza una decisione sul merito della questione.
La parte che rinuncia al ricorso deve sempre pagare le spese legali alla controparte?
No. Come stabilito in questa ordinanza, se la controparte (la parte intimata) non ha svolto attività difensiva nel giudizio di Cassazione, non ha diritto al rimborso delle spese legali. Pertanto, il giudice non provvede alla loro liquidazione.
Quale tipo di provvedimento emette la Corte in caso di rinuncia al ricorso?
In caso di rinuncia, la Corte emette un’ordinanza con la quale dichiara formalmente l’estinzione del giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26090 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26090 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30135/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE A SOCIO UNICO IN
LIQUIDAZIONE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1957/2021 depositata il 30/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME ha proposto ricorso, sulla base di cinque motivi, avverso la sentenza n. 1957 del 2021 della Corte di appello di Bologna;
è rimasta intimata la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che
è stata depositata rinuncia al ricorso;
non essendovi state difese della parte intimata non deve provvedersi sulle spese;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 02/07/2024.