Rinuncia al Ricorso: Quando un Accordo Pone Fine alla Causa
La rinuncia al ricorso è un istituto fondamentale del diritto processuale che consente di porre fine a un contenzioso in corso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina le conseguenze dirette di tale atto, specialmente quando è accompagnato da un accordo transattivo tra le parti. La decisione evidenzia come la cessazione della materia del contendere porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con importanti riflessi anche sulla gestione delle spese processuali.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un’istanza di revocazione proposta da un soggetto avverso un’ordinanza della stessa Corte di Cassazione, che aveva precedentemente respinto un suo ricorso. Quest’ultimo era stato presentato contro una sentenza della Corte d’Appello. Durante il giudizio di revocazione, le parti in causa sono riuscite a trovare una soluzione extragiudiziale alla loro controversia, formalizzando un accordo transattivo.
A seguito di tale accordo, il ricorrente ha depositato in cancelleria un’istanza di rinuncia al ricorso, allegando la scrittura privata che attestava l’avvenuta transazione. Le controparti, a loro volta, hanno resistito con controricorso. Il caso è stato quindi esaminato dalla Corte in camera di consiglio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La decisione non entra nel merito dei motivi di revocazione, ma si ferma a un livello puramente processuale. I giudici hanno constatato che l’accordo transattivo e la conseguente rinuncia al ricorso hanno fatto venir meno l’oggetto stesso del contendere. Di conseguenza, il ricorrente non aveva più alcun interesse giuridicamente rilevante a ottenere una pronuncia dalla Corte, rendendo il proseguimento del giudizio inutile.
Le Motivazioni: Rinuncia al Ricorso e Carenza di Interesse
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: l’interesse ad agire. Questo interesse deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma per tutta la durata del processo.
Nel caso di specie, i giudici hanno osservato che la presentazione dell’accordo transattivo, unita alla formale rinuncia al ricorso, costituisce la prova inequivocabile che le parti hanno risolto bonariamente la loro disputa. Questo evento determina la cosiddetta ‘cessazione della materia del contendere’.
La Corte chiarisce un punto importante: in presenza di un accordo transattivo che risolve la lite, l’eventuale mancanza di un’accettazione formale della rinuncia da parte della controparte diventa irrilevante ai fini della declaratoria di inammissibilità. L’accordo stesso è sufficiente a dimostrare che non vi è più alcuna controversia da decidere.
L’esistenza della transazione, inoltre, ha una diretta conseguenza sulla regolamentazione delle spese processuali. Poiché l’accordo risolve tutti gli aspetti della lite, compresi quelli economici, la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese. Ciò significa che ogni parte si fa carico dei costi legali che ha sostenuto, senza alcun addebito a carico dell’altra.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio di economia processuale e di buon senso: quando le parti trovano un accordo, il processo deve arrestarsi. Per i cittadini e le imprese, la decisione sottolinea l’importanza e l’efficacia degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, come la transazione. Raggiungere un accordo non solo permette di chiudere un contenzioso in modo rapido e certo, ma evita anche i costi e le incertezze di un lungo iter giudiziario.
Dal punto di vista legale, la pronuncia conferma che la rinuncia al ricorso, supportata da un accordo transattivo, è la via maestra per formalizzare la fine del processo in Cassazione. La conseguenza è una declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con la logica conseguenza della compensazione delle spese legali, salvo diverso accordo tra le parti formalizzato nella transazione stessa.
Cosa succede se un ricorrente rinuncia al ricorso dopo aver firmato un accordo transattivo?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’accordo tra le parti ha fatto cessare la materia del contendere, rendendo inutile una decisione del giudice.
È necessaria l’accettazione della controparte affinché la rinuncia al ricorso sia efficace?
No, secondo questa ordinanza, quando la rinuncia è accompagnata dalla produzione di un accordo transattivo, la mancanza di un’accettazione formale da parte della controparte non impedisce al giudice di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Come vengono regolate le spese processuali in caso di transazione e rinuncia al ricorso?
In presenza di un accordo transattivo che definisce la lite, la Corte dispone la compensazione delle spese processuali. Ciò significa che ciascuna parte sostiene i propri costi legali, in quanto la transazione risolve ogni pendenza tra le parti, incluse le spese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28768 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28768 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18599/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 19202/2023 depositata il 06/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Presidente NOME COGNOME
Rilevato che:
è stata proposta da NOME COGNOME COGNOME di revocazione, sulla base di quattro motivi, dell’ordinanza n. 19202 del 2023 di questa Corte di rigetto del ricorso proposto dall’odierno istante nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Perugia di d ata 11 maggio 2022. Resistono con controricorso NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME
Il consigliere delegato ha proposto la definizione anticipata del ricorso in termini di inammissibilità. E’ stata dal ricorrente chiesta la decisione.
E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
Considerato che:
il ricorrente ha depositato COGNOME di rinuncia al ricorso, producendo l’intervenuto accordo transattivo fra le parti.
La rinuncia al ricorso, in uno con la scrittura privata di contenuto transattivo, determina, in mancanza negli atti dell’accettazione della controparte della rinuncia, l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della cessazione della materia del contendere.
L’esistenza della transazione comporta la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 24 ottobre 2024