Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16400 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16400 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
R.G.N. 24731/23
C.C. 29/5/2024
Regolamento di competenza -Incompetenza territoriale del Giudice di Pace
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza (iscritto al N.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria difensiva, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione;
-controricorrente – avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Trieste cron. n. 2653/2023, nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1196/2023, depositata il 15 novembre 2023, comunicata in pari data;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
visto l’atto di rinuncia al regolamento di competenza del 27 marzo 2024, notificato il 27 marzo 2024;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso depositato il 21 luglio 2023, COGNOME NOME adiva il Giudice di Pace di Trieste, chiedendo che fosse pronunciata la risoluzione del contratto di vendita di un piede motore destro usato, marca Evinrude TARGA_VEICOLO, concluso via internet il 3 agosto 2022 con COGNOME NOME, per inadempimento del venditore, con la sua condanna al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio COGNOME NOME, il quale eccepiva l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito di Trieste, in favore del Giudice di Pace di Roma, quale luogo di residenza del convenuto, non trattandosi di controversia attinente alla tutela del consumatore, e nel merito chiedeva il rigetto delle domande proposte per la loro infondatezza in fatto e in diritto.
Quindi, il Giudice di Pace adito, con l’ordinanza di cui in epigrafe, rigettava la sollevata eccezione di incompetenza territoriale.
-Avverso l’ordinanza di rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale ha proposto istanza per regolamento di competenza, articolata in due motivi, COGNOME NOME.
Ha resistito, con memoria difensiva, l’intimato NOME.
-Quindi, con l’atto evocato in epigrafe, il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
Il Pubblico Ministero ha presentato memoria, con cui ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 20 c.p.c. nonché dell’art. 1498 c.c., per avere il Giudice di Pace mancato di tenere conto della circostanza che il pagamento differito (rispetto alla consegna del bene) doveva avvenire presso il domicilio del venditore, che avrebbe costituito criterio di collegamento per stabilire la competenza territoriale, sicché si sarebbe radicata la competenza del Giudice di Pace di Roma.
-Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la nullità del provvedimento per difetto assoluto di motivazione, per avere omesso il Giudice di Pace qualsiasi riferimento utile a consentire la ricostruzione dell’iter logico -giuridico seguito per addivenire al rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale.
-Sennonché, come anzidetto, con atto del 27 marzo 2024, notificato il 27 marzo 2024, il ricorrente ha rinunciato al giudizio.
Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione
del procedimento per regolamento di competenza, con la condanna alle spese come in dispositivo della parte che vi ha dato causa.
Per effetto della rinuncia, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara estinto il procedimento per regolamento di competenza e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 910,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda