Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30160 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30160 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/11/2025
Oggetto
Procedimento civile ─ Estinzione del processo ─ Per rinuncia agli atti del giudizio ─ Rinuncia agli atti del giudizio precedente alla costituzione della controparte ─ Condanna del rinunciante alle spese – Esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8297/2022 R.G. proposto da
NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, domiciliati digitalmente ex lege e con domicilio fisico eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio di “RAGIONE_SOCIALE“;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata digitalmente ex lege ;
-controricorrente –
e nei confronti di
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , e RAGIONE_SOCIALE;
-intimati -avverso la sentenza n. 1221/2022 della Corte d’appello di Roma, depositata il 22 febbraio 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio, nel 2015, davanti al Tribunale di Tivoli, NOME COGNOME, NOME COGNOME, il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento delle abitazioni di loro proprietà, a causa della presunta situazione di grave pericolo determinata dallo sgombero disposto a partire dal 20 maggio 2014;
esteso il contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente chiamate in causa, per esserne manlevati, dal RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale pronunciò sentenza con la quale rigettò la domanda, compensando per intero tra le parti le spese del giudizio;
di tale regolamento delle spese processuali si dolsero gli odierni ricorrenti proponendo sul punto gravame;
avendo però in seguito ottenuto stragiudizialmente, da parte degli attori, il rimborso delle reclamate spese del giudizio di primo grado, notificarono atto di rinuncia all’appello;
con sentenza n. 1221 del 2022 la Corte d’appello di Roma, preso atto di tale rinuncia, ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 306 c.p.c., condannando però gli appellanti rinuncianti a rifondere le
spese del grado in favore di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, costituitesi in giudizio;
per la cassazione di tale sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso affidato a due motivi;
all’esito della adunanza camerale del 25 marzo 2025, in vista della quale i ricorrenti avevano depositato memoria, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 10779 del 24/04/2025, rilevata la mancanza di prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica a mezzo p.e.c. del ricorso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, litisconsorte necessaria in quanto chiamata in garanzia da RAGIONE_SOCIALE, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa;
a tanto i ricorrenti hanno tempestivamente provveduto nel termine concesso;
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso;
gli altri intimati sono rimasti tali;
la trattazione è stata nuovamente fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;
i ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria;
considerato che:
è nulla la notifica del ricorso nei confronti degli intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , rimasti contumaci nel giudizio di appello, in quanto effettuata presso i procuratori per essi rispettivamente costituiti in primo grado, non risultando che con la procura in allora conferita i difensori fossero stati espressamente indicati quale domiciliatari eletti per tutti i gradi del giudizio (v. Cass. n. 16952 del 25/07/2006, Rv. 594001; Cass. Sez. U. n. 10817 del 29/04/2008, Rv. 603086; Cass. n. 11485 del 11/05/2018, Rv. 648022; Cass. n. 16663 del 14/06/2024, in motivazione);
tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ─ non interessati in alcun modo, nemmeno indirettamente, dalla proposta impugnazione ─ ed essendo applicabile, in conseguenza, l’art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all’ordine di rinnovazione della notificazione dell’impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa;
con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’ art. 306, commi terzo e quarto, c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente pronunciato condanna alle spese degli appellanti dopo la loro rinuncia agli atti del giudizio, benché tale rinuncia, come espressamente attestato in sentenza, fosse intervenuta prima della costituzione degli appellati;
con il secondo motivo denunciano inoltre vizio di ultrapetizione, in violazione dell’ art. 112 c.p.c., per essere stata tale pronuncia emessa benché nessuna delle controparti costituite ne avesse fatto richiesta;
il primo motivo è fondato, con il conseguente assorbimento del secondo;
è utile premettere che RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non erano per nulla controinteressate all’appello proposto dagli odierni ricorrenti, ma erano state da questi citate innanzi al giudice di secondo grado ai sensi dell’ art. 332 cod. proc. civ., quali litisconsorti facoltative;
con l’appello, infatti, gli odierni ricorrenti reclamavano il rimborso delle spese del giudizio di primo grado a carico degli attori soccombenti e tali non erano le dette RAGIONE_SOCIALE, le quali piuttosto avevano assunto in primo grado le posizioni, rispettivamente:
NOME, di convenuta, come gli appellanti, quale pretesa coobbligata solidale al risarcimento dei danni dedotti dagli attori;
RAGIONE_SOCIALE di terza chiamata in garanzia (da RAGIONE_SOCIALE); ciò precisato, quel che comunque maggiormente rileva ai fini del
presente scrutinio è che entrambe le dette RAGIONE_SOCIALE si siano costituite
nel giudizio di gravame -secondo quanto espressamente evidenziato in motivazione ─ dopo aver ricevuto la notifica della rinuncia agli atti di giudizio da parte degli appellanti, ovvero quando ormai tale rinuncia aveva già provocato il proprio immediato effetto estintivo;
si era dunque al di fuori dell’ambito di operatività dell’art. 306, quarto comma, c.p.c., sicché la Corte d’appello , agli effetti di tale norma, nessuna statuizione poteva emettere in ordine alle spese processuali a carico della RAGIONE_SOCIALE rinunciante (v. Cass. Sez. 2, 09/10/2017, n. 23620, secondo la cui massima « nell’ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell’estinzione non deve statuire sulle spese processuali, che, ai sensi dell’art. 306, comma 4, c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa all’esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario che l’opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, ossia che possa ottenere dalla decisione sul merito un’utilità maggiore rispetto a quella derivante dall’estinzione »);
d’altro canto, la stessa accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando il rapporto processuale è già instaurato e vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, interesse che non sussiste allorquando la costituzione operata sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali (Cass. Sez. 1, 11/10/1999, n. 11384; Sez. 1, 10/12/1996, n. 10978);
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ben potevano costituirsi nel giudizio di appello pure successivamente alla notifica della rinuncia degli appellanti, e chiedere una vera e propria decisione sull’appello, ove ne avessero avuto interesse, interesse che però avrebbe dovuto concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato
utile e giuridicamente apprezzabile, e che perciò si sarebbe dovuto sostanziare nella proposizione di richieste il cui integrale accoglimento avrebbe procurato una utilità maggiore di quella altrimenti derivante dall’estinzione del processo (Cass. Sez. 2, 03/08/1999, n. 8387): ipotesi nella specie, per quanto sopra detto, nemmeno in astratto prospettabile considerata la posizione delle RAGIONE_SOCIALE che, come detto, non era in nessun modo in conflitto con quella degli appellanti;
solo in caso di positiva verifica della sussistenza, nella parte destinataria della rinuncia, dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, il giudice avrebbe potuto applicare all’esito il disposto dell’art. 91 c.p.c. (v. Cass. n. 23620 del 2017, cit.);
tutto ciò nella specie non è avvenuto, essendosi gli appellati limitati (come evidenziato in sentenza attraverso la trascrizione delle relative conclusioni) a rilevare di non poter comunque subire conse guenze sfavorevoli dall’esito del giudizio di appello e RAGIONE_SOCIALE, in via principale, chiesto proprio la declaratoria dell’estinzione;
né la Corte d’appello ha valutato la sussistenza dell’interesse degli appellati costituitisi soltanto dopo la notificazione della rinuncia agli atti dell’appellante, a proseguire il giudizio di appello;
in tale contesto la condanna alle spese degli appellanti rinuncianti si appalesa ingiustificata e deve essere dunque eliminata, cassando sul punto la sentenza impugnata con decisione nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non ravvisandosi la necessità di nuovi accertamenti di fatto;
le spese seguono la soccombenza, ravvisabile nei soli confronti di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE in quanto sole parti controinteressate alla proposta impugnazione;
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; decidendo nel merito elimina la condanna degli appellanti rinuncianti alla rifusione delle
spese del giudizio di appello in favore degli appellati costituiti, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Condanna RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in solido, al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, spese e compensi di cui dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario, AVV_NOTAIO.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME