Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33739 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33739 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32413/2020 R.G. proposto da :
COGNOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in BARI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro
CANTONE
COGNOME,
CANTONE
ENERGIA
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 943/2020 depositata il 22/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
NOME NOME e NOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a 3 motivi avverso la sentenza nr 943/2020 della Corte di appello di Ancona cui ha resistito con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE
Con atto depositato in data 15.5.2024 le parti dell’odierno giudizio hanno depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
In ragione della rinuncia agli atti presentata da entrambe le parti ricorrono i requisiti per dichiarare l’estinzione del giudizio, con la conseguenza che diventa superflua l’indicazione dei contenuti dei motivi di ricorso e delle deduzioni svolte dalla controricorrente.
Va pertanto dichiarata ai sensi dell’art 390 e 391 c.p.c. l’estinzione del giudizio a spese compensate.
Non deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la “ratio” dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015; Cass. 25485/2018).
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà pertanto atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile in Roma il