SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 5 2026 – N. R.G. 00000609 2025 DEPOSITO MINUTA 02 01 2026 PUBBLICAZIONE 05 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d’Appello di Lecce
Seconda Sezione
nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO Consiglia Invitto
Consigliere Relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 609 del Ruolo Generale delle cause dell’anno 2025 promossa da:
(C.F. ) , il cui studio in Lecce è elettivamente domiciliato;
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO presso
– APPELLANTE –
Contro
in persona del l.r pro tempore
– APPELLATO CONTUMACE –
*
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da verbale di udienza del 4.12.2025.
MOTIVAZIONE
Con sentenza n. 1375/2025, depositata in data 2.5.2025 e notificata il 19.5.2025, il Tribunale di Lecce rigettava la opposizione proposta, conseguentemente confermando il d.i. n. 620/2020 del 5.3.2020 e definendo le spese di lite secondo soccombenza.
Con citazione del 14.6.2025 ha proposto appello avverso detta sentenza, deducendone l’erroneità e concludendo di conseguenza per la sua riforma.
L’ appellata, pur ritualmente citata, si costituiva solo nella fase incidentale di definizione della istanza di inibitoria, ma non si è costituita in questa fase di merito, rimanendo contumace.
Con istanza depositata il 24.10.2025 l’appellante ha dichiarato di voler di rinunciare all’azione giudiziale di appello, abbandonando ogni pretesa impugnatoria nei confronti della sentenza di primo grado.
Tale rinuncia era accettata dalla controparte, che -nonostante fosse rimasta contumace e si fosse costituita solo nel sub-procedimento della inibitoria ( n. 609-1/2025)- sottoscriveva per accettazione l’atto di rinuncia .
Alla udienza del 4.12.2025, quindi, chiamata la causa innanzi all’Istruttore, l’ appellante, rappresentando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, dichiarava, a mezzo del difensore munito di procura speciale, di rinunciare ex art. 306 cpc all’appello ed a gli atti del giudizio di impugnazione.
La causa, pertanto, era riservata al Collegio per la decisione.
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5.Tale istanza può essere accolta.
Il primo comma dell’articolo 306 cpc dispone che la rinuncia agli atti comporta l’estinzione del giudizio, quando sia accettata dalle parti costituite, che potrebbero avere un interesse alla prosecuzione.
Nella specie non è richiesta accettazione, stante la mancata costituzione dell’ appellata, sicché la rinuncia all’impugnazione fa sorgere il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione. In ogni caso nella specie qui scrutinata è intervenuta comunque la adesione a tale rinuncia da parte della appellata, che sottoscrivendo la rinuncia di fatto l’ha accettata.
La rinuncia all’impugnazione conduce, quindi, all’estinzione del processo e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio.
6. In merito al governo delle spese processuali in caso di rinunzia agli atti del giudizio, va osservato che a mente dell’art. 306, ultimo comma, c.p.c., in assenza di diverso accordo, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti. Ciò posto, nella specie le spese del giudizio, stante la mancata costituzione della controparte che non ha quindi sostenuto alcun esborso, possono essere compensate integralmente.
Non si può neppure dare atto delle condizioni che legittimano il raddoppio del contributo unificato, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, perché la noma si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica anche ipotesi di rinuncia al giudizio e sua estinzione ( vedi Cassazione civile sez. lav., 09/07/2020, n.14641).
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Lecce, definitivamente pronunziando sull’appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1375/2025 depositata in data 2.5.2025 e notificata il 19.5.2025, così provvede:
Dichiara l’estinzione del giudizio di appello;
Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Lecce il 4 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. NOME COGNOME