Rinuncia agli Atti: Quando un Processo in Cassazione si Estingue
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un complesso iter giudiziario possa concludersi prima di una decisione sul merito, attraverso l’istituto della rinuncia agli atti. Questo meccanismo procedurale, seppur semplice nella sua applicazione, ha implicazioni significative per le parti coinvolte, soprattutto in termini di economia processuale e definizione dei rapporti. Analizziamo come la Suprema Corte di Cassazione abbia applicato la normativa vigente per dichiarare l’estinzione del giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso per cassazione promosso da una società agroalimentare S.p.A. contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. La decisione di secondo grado era stata sfavorevole alla società, che aveva quindi deciso di adire la Suprema Corte per ottenere la sua riforma.
Una società agricola S.s., controparte nel giudizio, si era costituita presentando un controricorso per resistere alle pretese della ricorrente. Tuttavia, in una fase successiva del procedimento, la società ricorrente ha depositato un atto formale di ‘rinuncia agli atti, al diritto e all’azione di cui al ricorso’. A questo atto ha fatto seguito il deposito, da parte della società controricorrente, di un’accettazione esplicita della rinuncia.
La Decisione della Corte: l’Estinzione per Rinuncia agli Atti
Preso atto della volontà concorde delle parti di porre fine alla controversia, la Corte di Cassazione ha agito in conformità con quanto previsto dal Codice di Procedura Civile. La Corte non è entrata nel merito del ricorso originario, ma si è limitata a una valutazione puramente procedurale.
Verificata la regolarità formale dell’atto di rinuncia e della successiva accettazione, il collegio ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Questa decisione ha l’effetto di chiudere definitivamente il processo, senza che venga emessa una pronuncia sulla fondatezza o meno delle questioni sollevate nel ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base dell’ordinanza è lineare e fondata su una precisa norma di legge: l’articolo 390 del Codice di Procedura Civile. Questa disposizione disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione, stabilendo che la parte ricorrente può rinunciare al ricorso finché non sia cominciata la relazione all’udienza, o la discussione in camera di consiglio.
L’elemento cruciale, evidenziato dalla Corte, è che l’atto di rinuncia rispondeva a tutti i requisiti di legge e, soprattutto, che era intervenuta l’accettazione della controparte. L’accettazione è fondamentale perché consolida la volontà comune di terminare il contenzioso. Un aspetto di notevole importanza pratica, anch’esso sottolineato nell’ordinanza, riguarda la regolamentazione delle spese legali. La Corte ha specificato che non vi era luogo a una pronuncia sulle spese proprio perché la controricorrente aveva ‘aderito alla rinuncia’. In questi casi, si presume che le parti abbiano implicitamente trovato un accordo anche su tale aspetto, evitando così un’ulteriore decisione del giudice sul punto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia agli Atti
La decisione analizzata dimostra l’efficacia della rinuncia agli atti come strumento per deflazionare il contenzioso e permettere alle parti di uscire da una lite in modo concordato. La scelta di rinunciare a un ricorso può derivare da molteplici fattori, come una rinegoziazione privata tra le parti, una riconsiderazione delle probabilità di successo o semplicemente la volontà di porre fine a un processo lungo e costoso.
L’accettazione della controparte non solo rende definitiva la rinuncia ma, come visto, semplifica anche la gestione delle spese legali. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il processo è uno strumento a disposizione delle parti, le quali, entro i limiti della legge, possono decidere di porvi fine quando raggiungono un’intesa, consentendo al sistema giudiziario di concentrare le proprie risorse su controversie che richiedono effettivamente una decisione nel merito.
Cosa accade se una parte decide di ritirare il proprio ricorso in Cassazione?
La parte può presentare un atto formale di ‘rinuncia agli atti’ del ricorso, manifestando la volontà di non proseguire il giudizio.
È necessaria l’accettazione della controparte per rendere efficace la rinuncia?
Sì, l’accettazione della controparte è un elemento fondamentale. Nel caso di specie, l’accettazione ha completato il processo, portando la Corte a dichiarare l’estinzione del giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata?
Come specificato nell’ordinanza, quando la parte controricorrente accetta la rinuncia, la Corte non emette una pronuncia sulle spese. Si presume che le parti abbiano trovato un accordo implicito anche su questo aspetto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10444 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10444 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28112/2020 R.G. proposto da :
COGNOME RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE; -ricorrente- contro
SOCIETA’ RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3582/2019, depositata il 27/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 1/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3582/2019, che ha dichiarato inammissibile e rigettato l’appello dalla medesima fatto valere.
Ha resistito con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Con atto del 19 marzo 2025 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia ‘agli atti, al diritto e all’azione di cui al ricorso’.
La controricorrente ha depositato atto di accettazione della rinuncia.
L’atto di rinuncia risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c.
Non vi è pronuncia sulle spese, avendo la controricorrente aderito alla rinuncia.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione