Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25217 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25217 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9189/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME e rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (EMAIL).
–
ricorrente – contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (EMAIL).
–
contro
ricorrenti –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, REGIONE BASILICATA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; RAGIONE_SOCIALE.
–
intimati – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2337/2020 depositata il 23/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE agivano nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per chiederne la condanna al pagamento del corrispettivo di un appalto avente ad oggetto la progettazione e realizzazione di un impianto di depurazione; proponevano altresì domanda risarcitoria nei confronti del CdA, del collegio sindacale e della Regione Basilicata.
1.1. Il Tribunale di Milano respingeva tutte le domande attoree attribuendo rilevanza ad una intervenuta transazione tra le parti, rigettando il disconoscimento delle parti attrici in ordine alla sottoscrizione della stessa.
La Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame proposto da entrambe le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza la sola RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a undici motivi dedotti in via principale ed altri undici motivi dedotti in via subordinata, in caso di eventuale rigetto dell’undicesimo motivo dedotto in via principale.
Resistono con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Restano intimati RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, Regione Basilicata e RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi
dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
La società ha depositato memoria in cui chiede termine per rinotifica ai resistenti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
I resistenti hanno depositato memoria illustrativa.
Considerato che
In via preliminare il Collegio osserva che in memoria illustrativa il difensore della società ricorrente chiede termine per rinotifica del ricorso, in quanto la notificazione del ricorso introduttivo ai resistenti NOME COGNOME e NOME COGNOME non risulta andata a buon fine, in quanto gli avvisi di ricevimento postali, depositati in allegato alla memoria, indicano la mancata consegna per irreperibilità.
Tanto premesso, occorre rilevare che le relate di notifica effettivamente attestano la irreperibilità, nonostante l’acquisizione di informazioni in loco, per cui la notifica non è andata a buon fine per causa non imputabile al ricorrente e sussistono i requisiti per la rinotifica del ricorso (v. Cass., 28/10/2020, n. 23819).
Per le ragioni sopra esposte, va assegnato alla parte ricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria per la rinnovazione della notifica del ricorso ad NOME COGNOME ed a NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso ad NOME COGNOME e NOME COGNOME entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 12 aprile 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME